Approvato con deliberazione consiliare n. 273 del 31 Agosto 1999
Regolamento Comunale
e degli Uffici e Servizi Comunali
Capo I
Principi Generali
Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Principi e criteri informatori
Articolo 3 - Indirizzo politico e gestione: distinzioni
Articolo 4 - Criteri di organizzazione
Articolo 5 - Gestione delle risorse umane
Capo II
Articolazione strutturale dotazione e assetto del personale
Articolo 6 - Struttura organizzativa
Articolo 7 - Unità di progetto
Articolo 8 - Dotazione organica
Articolo 9 - Inquadramento
Articolo 10 - Assegnazione
Articolo 11 - Organigramma
Articolo 12 - Disciplina delle mansioni
Articolo 13 - Responsabilità del personale
Articolo 14 - Formazione e aggiornamento del personale
Capo III
Segretario Comunale e Direttore Generale
Articolo 15 - Competenze del Segretario Comunale
Articolo 16 - Criteri per la nomina del Direttore generale
Articolo 17 - Rapporti tra Direttore generale e Segretario Comunale
Articolo 18 - Sostituzione del Direttore generale
Articolo 19 - Competenze del Direttore generale
Articolo 20 - Vice Segretario comunale
Capo IV
Le competenze dei responsabili
delle aree, dei servizi e degli uffici
Articolo 21 - Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici
Articolo 22 - Modalità e criteri per il conferimento dell’incarico di Responsabile
Articolo 23 - Responsabilità
Articolo 24 - Durata e revoca dell’incarico di Responsabilità
Articolo 25 - Sostituzione del Responsabile del Servizio
Articolo 26 - Polizza assicurativa
Articolo 27 - Le Determinazioni: competenze
Articolo 28 - Competenze del Sindaco in materia di personale
Articolo 29 - Competenze dei responsabili in materia di appalti
Articolo 30 - Competenze dei responsabili in materia di concessioni,
autorizzazioni e licenze
Articolo 31 - Competenze dei responsabili in materia di atti di conoscenza
Articolo 32 - L’attività propositiva dei responsabili di servizi
Articolo 33 - Competenza di subprogrammazione dei responsabili di17 servizio
Articolo 34 - Attività consultiva dei responsabili di servizio
Articolo 35 - Competenze del responsabile del servizio finanziario
Articolo 36 - Competenze del responsabile del procedimento
Articolo 37 - Competenze dei responsabili dei tributi
Articolo 38 - Competenze del responsabile dei servizi informativi automatizzati
Capo V
L’individuazione dei Responsabili dei Servizi di cui
al D.Lgs. 77/95 e di alcuni servizi ed uffici obbligatori
Articolo 39 - L’individuazione e la nomina dei responsabili di servizio
Articolo 40 - La dotazione dei responsabili di servizio
Articolo 41 - L’individuazione del responsabile del procedimento
Articolo 42 - Il responsabile del procedimento di accesso ai documenti
Articolo 43 - Il responsabile dell’indagine del disservizio pubblico a seguito di reclamo
Articolo 44 - I responsabili della gestione dei tributi
Articolo 45 - Il responsabile dei servizi informativi automatizzati
Articolo 46 - Il coordinatore unico dei lavori pubblici
Articolo 47 - Il responsabile dell’intervento
Articolo 48 - Gli uffici di direzione dei lavori, di progettazione e gare
Articolo 49 - L’identificazione dei responsabili per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori
Articolo 50 - Ufficio per i procedimenti disciplinari e collegio arbitrale
Articolo 51 - Delegazione di parte pubblica
Articolo 52 - Uffici posti alle dirette dipendenze degli organi politici
Articolo 53 - Nucleo di valutazione e servizio di controllo interno
Articolo 54 - Ufficio statistica
Articolo 55 - Ufficio relazioni con il pubblico
Articolo 56 - Servizio di protezione civile
Articolo 57 - Economo comunale
Articolo 58 - Ufficio del difensore civico comunale
Articolo 59 - Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro
Capo VI
Collaborazioni Professionali Esterne
Articolo 60 – Contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica
Articolo 61 - Conferimento e revoca dell’incarico
Articolo 62 - Contenuti del contratto
Articolo 63 - Collaborazioni coordinate e continuative
Articolo 64 - Collaborazioni ad alto contenuto di professionalità
Articolo 65 - Conferimento di incarichi a dipendenti di Amministrazioni pubbliche
Capo VI
Le procedure per l’adozione delle
deliberazioni e delle determinazioni
Articolo 66 - Le determinazioni
Articolo 67 - Le deliberazioni
Articolo 68 - Pareri e silenzio procedimentale
Articolo 69 - Visto e termini per l’acquisizione
Capo VIII
Organi Collegiali
Articolo 70 - Conferenza di servizio
Articolo 71 - Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-politico
Articolo 72 - Gruppi di lavoro
Capo IX
Disposizioni diverse
Articolo 73 - Atti di concerto tra organi politici ed organi gestionali
Articolo 74 - Competenze della Giunta Comunale in rapporto a quelle dei responsabili delle aree e dei servizi
Articolo 75 - Ricorso gerarchico
Articolo 76 - Potere sostitutivo
Articolo 77 – Supplenza
Articolo 78 - Disciplina delle relazioni sindacali
Articolo 79 - Orario di servizio ed orario di lavoro
Articolo 80 - Ferie, permessi, recuperi
Articolo 81 - Part-time
Articolo 82 – Incompatibilità
Capo X
Disposizioni in tema di disciplina delle modalità di assunzione, requisiti di accesso e delle modalità procedure concorsuali
Articolo 83 - Norme di rinvio
Articolo 84 - Norme di riferimento
Articolo 85 - Modalità e procedure concorsuali
Articolo 86 - Riserva di posti e profili riservati agli interni
Articolo 87 - Concorsi interni
Articolo 88 - Procedure concorsuali interne
Capo I
Principi Generali
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente Regolamento disciplina in conformità agli indirizzi generali approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione consiliare n. 59 del 30 ottobre 1997, e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, l’”Ordinamento generale dei settori, dei servizi e degli uffici del Comune di Corleto Perticara”.
2. Il Regolamento di organizzazione definisce la struttura organizzativa dell’Ente e disciplina i rapporti funzionali fra le sue componenti in funzione dell’obiettivo del costante soddisfacimento degli interessi e dei bisogni della comunità locale, in riferimento ai cambiamenti sociali, economici e culturali che coinvolgono la stessa collettività.
Articolo 2
Principi e criteri informatori
1. L’ordinamento dei settori, dei servizi e degli uffici si informa ai seguenti ai seguenti principi e criteri:
a) di efficacia;
b) di efficienza;
c) di funzionalità ed economicità di gestione;
d) di equità;
e) di professionalità, di flessibilità e di responsabilità del personale;
f) di separazione delle competenze tra apparato burocratico ed apparato politico nel quadro di un’armonica collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi individuati dall’Amministrazione.
2. L’efficacia interna o gestionale rappresenta il grado di realizzazione degli obiettivi predeterminati ovvero il rapporto tra obiettivi e risultati.
3. Efficacia esterna o sociale è la capacità di soddisfacimento dei bisogni del cittadino.
4. L’efficienza si misura in relazione al corretto e razionale uso dei fattori produttivi, per cui l’erogazione di un servizio potrà dirsi efficiente nel momento in cui si sia realizzato un output non inferiore a quello che si sarebbe dovuto ottenere attraverso una corretta applicazione dei mezzi tecnologici a disposizione e utilizzando un numero di input non superiore a quello necessario.
5. Per efficienza si intende il miglior rapporto tra prestazioni erogate e risorse impiegate.
6. L’equità è un criterio di valutazione in ordine all’insussistenza di discriminazioni nell’accesso al servizio sia sotto il profilo del costo, sia sotto quello delle modalità di erogazione.
Articolo 3
Indirizzo politico e gestione: distinzioni
1. Il presente Regolamento si informa al principio della separazione delle competenze, per cui agli organi politici competono esclusivamente funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, nonché funzioni di controllo, verificando la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. Agli organi politici nel rispetto dell’art. 3, del D.Lgs. n. 80/98, competono più in particolare:
a) la definizione degli obiettivi, priorità, piani programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione;
b) l’attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi avvalendosi anche di nuclei di valutazione o servizi di controllo interno;
c) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
d) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni.
3. Ai responsabili dei Settori e/o dei Servizi, nel rispetto delle attribuzioni del Segretario Comunale e del Direttore generale, competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
Articolo 4
Criteri di organizzazione
1. L’organizzazione delle strutture e delle attività si conforma ai seguenti criteri:
a) “Articolazione e collegamento” – i servizi e gli uffici sono articolati per funzioni omogenee (finali e strumentali o di supporto) e tra loro collegati anche mediante strumenti informatici e statistici;
b) “Trasparenza” – l’organizzazione deve essere strutturata in modo da assicurare la massima trasparenza dell’attività amministrativa e garantire il diritto di accesso ai cittadini;
c) “Partecipazione e responsabilità” – L’organizzazione del lavoro deve stimolare la partecipazione attiva di ciascun dipendente, responsabilizzando lo stesso per il conseguimento dei risultati, secondo il diverso grado di qualificazione e di autonomia decisionale;
d) “Flessibilità” – deve essere assicurata ampia flessibilità nell’organizzazione delle articolazioni strutturali e nell’impiego del personale, nel rispetto delle qualifiche di appartenenza e delle specifiche professionalità, e nell’ambito della normativa contrattuale attuati processi di mobilità del personale, all’interno ed all’esterno dell’Ente;
e) “Armonizzazione degli orari” – gli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro devono essere armonizzati con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle altre amministrazioni pubbliche, nonché con quelli del lavoro privato. L’orario di lavoro è funzionale all’efficienza ed all’orario di servizio.
Articolo 5
Gestione delle risorse umane
1. Il Comune nella gestione delle risorse umane:
a) garantisce la pari opportunità tra uomini e donne e la parità di trattamento sul lavoro;
b) cura costantemente la formazione, l’aggiornamento e le qualificazioni del personale;
c) valorizza la capacità, lo spirito di iniziativa e l’impegno operativo di ciascun dipendente;
d) definisce l’impiego di tecnologie idonee per utilizzare al miglior livello di produttività le capacità umane;
e) si attiva per favorire l’utilizzazione di locali ed attrezzature che, tutelando la sicurezza e l’igiene, garantiscano condizioni di lavoro agevoli;
f) individua criteri di priorità nell’impiego flessibile del personale, purchè compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Capo II
Articolazione strutturale dotazione e assetto del personale
Articolo 6
Struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa è articolata in Settori, Servizi e Uffici o Unità operative.
2. L’articolazione della struttura, non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell’ente.
3. Il settore è la struttura organica di massima dimensione del Comune deputata:
a) alle analisi di bisogni per settori omogenei;
b) alla programmazione;
c) alla realizzazione degli interventi di competenza;
d) al controllo, in itinere, delle operazioni;
e) alla verifica finale dei risultati.
3. Il settore comprende uno o più servizi secondo raggruppamenti di competenza adeguati all’assolvimento omogeneo e compiuto di una o più attività omogenee.
4. Il servizio costituisce un’articolazione del Settore. Interviene in modo organico in un ambito definito di discipline o materie per fornire servizi rivolti sia all’interno che all’esterno del Comune; svolge inoltre precise funzioni o specifici interventi per concorrere alla gestione di un’attività organica.
5. L’Ufficio costituisce una unità operativa interna al servizio che gestisce l’intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l’esecuzione; espleta inoltre attività di erogazione di servizi alla collettività.
6. Il numero degli uffici e le rispettive attribuzioni sono definiti in base ai criteri di cui al capo I e tenendo conto della omogeneità od affinità delle materie, della complessità e del volume delle attività, dell’ampiezza dell’area di controllo del responsabile dell’ufficio, della quantità e qualità delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, contemplando le esigenze di funzionalità con quelle di economicità.
Articolo 7
Unità di progetto
1. Possono essere istituite unità di progetto, quali strutture organizzative temporanee, anche intersettoriali, allo scopo di realizzare obiettivi specifici rientranti nei programmi dell’Amministrazione.
2. Per tali unità dovranno essere definiti gli obiettivi, individuato il responsabile, determinate le risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie, e fissati i tempi di realizzazione.
Articolo 8
Dotazione organica
1. L’assetto della struttura e la dotazione organica vengono sottoposte a periodica verifica da parte della Giunta e, comunque in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Le variazioni riguardanti l’assetto e le competenze degli uffici sono deliberate dalla Giunta, su proposta del Sindaco, previo parere del Direttore generale oppure, ove non esista, del Segretario Comunale.
2. La dotazione organica del Comune individua il numero complessivo dei posti di ruolo, a tempo pieno o a tempo parziale, distinti in base ai sistemi di inquadramento contrattuale.
3. L’appartenenza al Settore di attività individua esclusivamente il particolare tipo di professionalità e non ha alcuna rilevanza ai fini della articolazione organizzativa della struttura, ben potendo essere presenti, nei diversi servizi, professionalità inquadrate nel medesimo Settore di attività ovvero di diverso Settore.
4. L’approvazione della dotazione organica e le successive variazioni sono disposte dalla Giunta Comunale, previo parere del Direttore Generale oppure, ove non esista, del Segretario Comunale, nonché consultazione eventuale con le organizzazioni sindacali (art. 5 D.lgs. n. 80/98 e art. 1, comma 15, Bassanini-ter), comunque nel rispetto delle compatibilità economiche dell’ente.
5. Per l’attuale dotazione organica del personale di questo Comune si rinvia alla deliberazione di Giunta Comunale n. 39 dell’11 febbraio 1999 di approvazione del Piano di riorganizzazione degli uffici e dei servizi comunali allegato alla stessa, predisposto anche sulla base della rilevazione dei carichi funzionali di lavoro dei dipendenti in servizio, comprendente, tra l'altro, la nuova struttura organica del personale, anche suddivisa per settore, il quadro di raffronto con la pianta organica rideterminata provvisoriamente al 31 agosto 1993, il quadro economico della spesa, un mansionario di massima ed un regolamento concernente le norme di reinquadramento e reincasellamento del personale dipendente, che prevede complessivamente n. 32 posti, di cui n. 28 già coperti e n. 4 scoperti.
Articolo 9
Inquadramento
1. I dipendenti sono inquadrati nel rispetto di quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, ora quello stipulato il 1 aprile 1999 tenendo presente l’accordo relativo al nuovo ordinamento professionale stipulato il 31 marzo 1999.
2. L’inquadramento, pur riconoscendo uno specifico livello di professionalità e la titolarità del rapporto di lavoro, non conferisce una determinata posizione nell’organizzazione del Comune, né tantomeno l’automatico affidamento di responsabilità delle articolazioni della struttura ovvero una posizione gerarchicamente sovraordinata.
3. Il dipendente esercita le mansioni proprie della qualifica e settore di attività di inquadramento, come definite dal contratto collettivo di lavoro, dal contratto individuale di lavoro, da eventuali ordini di servizio o disposizioni interne.
4. Il dipendente può essere adibito a svolgere attività non prevalenti della qualifica immediatamente superiore a quella di inquadramento ovvero, occasionalmente a compiti e mansioni di qualifica inferiore, senza che ciò possa determinare variazioni nel trattamento economico.
5. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmati dall’Amministrazione, in relazione ai servizi svolti dall’Ente ed alle esigenze di operatività, il Direttore generale, o in mancanza, il Segretario Comunale, nel rispetto delle qualifiche funzionali e delle previsioni della dotazione organica, può procedere alla modifica dei profili professionali del personale in servizio, d’ufficio o su domanda, tenendo conto delle disposizioni contrattuali disciplinanti la materia. La modifica del profilo per il personale in servizio è subordinata alla permanenza del dipendente nella medesima posizione di lavoro per più di un anno, nonché alla verifica della idoneità alle nuove mansioni, acquisibile anche mediante processi di riqualificazione .
Articolo10
Assegnazione
1. Il Direttore generale, o in mancanza il Segretario Comunale, assegna il personale dipendente alle articolazioni della struttura, individuate con il provvedimento di cui all’art. 6 (struttura organizzativa).
2. Nell’ambito del contingente di cui al comma precedente, il Responsabile assegna le unità di personale alle singole posizioni di lavoro, nel rispetto del profilo professionale di inquadramento, sulla base delle mutevoli esigenze connesse con l’attuazione dei programmi dell’Amministrazione, per assicurare la piena funzionalità del Servizio.
3. L’assegnazione non esclude peraltro l’utilizzazione del dipendente per gruppi di lavoro infra ed intersettoriali, che vengono costituiti, secondo criteri di flessibilità, per la realizzazione di specifici obiettivi.
Articolo 11
Organigramma
1. L’organigramma del Comune rappresenta la mappatura completa del personale in servizio, con la indicazione delle singole posizioni di lavoro alle quali lo stesso risulta assegnato ai sensi dell’articolo precedente, nell’ambito delle articolazioni previste.
2. L’organigramma è tenuto costantemente aggiornato a cura del Responsabile del Servizio competente per l’organizzazione e la gestione del personale.
Articolo 12
Disciplina delle mansioni
1. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni che le sono state assegnate o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione o di responsabilità.
2. Il dipendente, per obiettive esigenze di servizio, può essere adibito a svolgere mansioni superiori secondo le previsioni di legge:
a) Nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici, qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti;
b) Nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.
c) Nel caso di sostituzione temporanea di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto quando ragioni di necessità, conveniente ed opportunità per il Comune lo richiedono.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma due, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l’utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanza dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Chi ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore.
7. L’affidamento di mansioni superiori corrispondenti a posizioni apicali, è disposta con provvedimento del Direttore generale, o in mancanza, del Segretario Comunale. Negli altri casi provvede, con propria determinazione il Responsabile del Settore interessato. Qualora il posto di responsabile di Settore non sia coperto, o il medesimo sia assente per periodi prolungati, derivanti da malattia, aspettativa, maternità ecc., provvederà il Direttore Generale, o in mancanza, il Segretario Comunale. Spetta, comunque al Sindaco, affidare con proprio decreto le funzioni e la responsabilità dei “Settori”.
Articolo 13
Responsabilità del personale
1. Ogni dipendente, nell’ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde direttamente della validità delle prestazioni e risponde della inosservanza dei propri doveri d’ufficio secondo la disciplina dettata da norme di legge, di contratto e di regolamento.
Articolo 14
Formazione e aggiornamento del personale
1. La formazione, l’aggiornamento ed il perfezionamento professionale del personale sono assicurati garantendo uno stanziamento nel bilancio di previsione annuale di un importo non inferiore all’1% della spesa complessivamente prevista per il personale.
2. Al fine di garantire un idoneo e permanente percorso formativo il Comune promuove, eventualmente anche attraverso l’attivazione di forme associative o di convenzionamento con altri Enti Locali e soggetti privati, la costituzione di un centro studi e la formazione del personale.
Capo III
Segretario Comunale e Direttore Generale
Articolo 15
Competenze del Segretario Comunale
1. Il Segretario Comunale, dipendente pubblico, dipendente dall’apposita Agenzia prevista dall’art. 17 della L. 127/97 e dal D.P.R. 465/97, è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge.
2. Oltre ai compiti di collaborazione e attività di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, nonché alle funzioni di cui all’art. 17, comma 17, L. 127/97, al Segretario Comunale spetta:
a) l’esercizio delle competenze tutte proprie del Direttore Generale qualora sia stato investito di detto ruolo;
b) la sovraintendenza ed il coordinamento dei responsabili dei Settori e dei servizi, qualora il Direttore Generale non sia stato nominato;
c) la direzione dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, qualora non conferito al Direttore Generale;
d) il parere sulla nuova dotazione organica dell’Ente, qualora non sia stato nominato il Direttore Generale;
e) l’attribuzione del trattamento economico ai responsabili dei Settori, ove il Direttore Generale non sia stato nominato;
f) la presidenza del nucleo di valutazione e del servizio di controllo interno con le modalità e le condizioni stabilite dal successivo art. 53;
g) la presidenza delle commissioni di concorso; Il Segretario Comunale può delegare tale funzione ai Responsabili di settore.
h) la presidenza delle commissioni di gara per appalti oltre un certo importo indicati dalla Giunta Comunale, ove sia stato nominato Direttore Generale. Il Segretario Comunale può delegare tale funzione ai Responsabili di settore.
i) la presidenza della conferenza di servizio, ove il Direttore Generale non sia stato nominato;
j) la definizione di eventuali conflitti di competenza tra i servizi stessi;
k) l’appartenenza al comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-politico;
l) la decisione sui ricorsi gerarchici proposti avverso gli atti di competenza dei responsabili dei Settori , ove il Direttore Generale non sia stato nominato.
3. Resta ferma la facoltà del Sindaco di conferire al Segretario ulteriori attribuzioni nell’ambito di quelle proprie del Capo dell’Amministrazione, e con esclusione di quelle a rilevanza squisitamente politica.
4. Le funzioni proprie del Direttore Generale possono essere assegnate dal Sindaco, con proprio decreto, al Segretario Comunale.
5. Nell’ipotesi di cui al comma 4 al Segretario Comunale spetta un’indennità di direzione ad personam nella misura determinata dalla giunta.
6. Il Comune può stipulare polizze assicurative a proprio carico, ed ove non vi sia conflitto di interessi, per la tutela giudiziaria del Segretario Comunale e del Direttore generale, ivi compresa l’assistenza legale. Nel caso di procedimenti penali a carico del Segretario Comunale e del Direttore Generale, per fatti inerenti le funzioni d’ufficio, conclusi con assoluzione con formula piena, o con decreto di non luogo a procedere, sarà corrisposto dal Comune il rimborso delle spese legali documentate, eventualmente sostenute.
Articolo 16
Criteri per la nomina del Direttore generale
1. Qualora il Sindaco intenda avvalersi di un Direttore Generale con proprio atto manifesta detta volontà ed approva un avviso pubblico di selezione:
2. L’avviso pubblico deve indicare:
a) la durata dell’incarico;
b) la presumibile decorrenza;
c) il corrispettivo proposto. Anche eventualmente entro un minimo ed un massimo;
d) i requisiti richiesti;
e) eventuali criteri di priorità nella scelta del candidato;
f) eventuali ulteriori notizie utili.
In ogni caso deve essere richiesta la produzione del curriculum.
3. L’avviso deve essere pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione; dalla data di pubblicazione nel B.U.R. al termine ultimo per la presentazione delle domande devono intercorrere almeno 20 giorni.
4. Il Sindaco, esaminate le domande pervenute, eventualmente anche con l’ausilio di consulenti di comprovata competenza, invita ad un colloquio i candidati ritenuti essere in possesso dei requisiti maggiormente rispondenti alle esigenze dell’ente in relazione al programma amministrativo da attuarsi, nell’ambito dei quali si effettuerà successivamente la scelta.
5. Anche in occasione del colloquio il Sindaco ha facoltà di farsi assistere da qualificati consulenti.
6. Ai fini dell’esperimento delle procedure di cui sopra il Capo dell’Amministrazione può anche avvalersi del nucleo di valutazione o del servizio di controllo interno.
7. Esperite le procedure di cui ai commi precedenti il Sindaco acquisisce eventualmente il parere della Giunta il quale è espresso in un atto deliberativo e può avere ad oggetto la proposta al Capo dell’Amministrazione di un unico nominativo, oppure di una rosa di nominativi; la Giunta potrà anche semplicemente limitarsi a formulare un giudizio di idoneità nei confronti di uno, più di uno, tutti o nessuno dei candidati.
8. Il parere della Giunta non è vincolante.
9. Il Sindaco, sentita la Giunta, procede alla nomina con proprio atto, adottato di concerto con il responsabile del servizio finanziario.
10. Il concerto del responsabile del servizio finanziario ha ad oggetto l’assunzione dell’impegno di spesa.
Articolo 17
Rapporti tra Direttore generale e Segretario generale
1. I rapporti tra Direttore generale e Segretario generale sono disciplinati dal Capo dell’Amministrazione all’atto della nomina del primo, fermo restando che è esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica dell’uno dall’altro, così come restano ferme le competenze attribuite in via esclusiva dalla legge ad ognuno dei due soggetti.
Articolo 18
Sostituzione del Direttore generale
1. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale le funzioni proprie dello stesso sono espletate dal Segretario Comunale, limitatamente a quelle di coordinamento e sovraintendenza dei dirigenti.
Articolo 19
Competenze del Direttore Generale
1. Compete al Direttore Generale:
a) l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi politici, avvalendosi dei responsabili dei Settori, dei servizi e degli uffici;
b) la sovraintendenza in generale alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficacia;
c) la proposta di Piano Esecutivo di Gestione(P.E.G.) di cui all’art. 11. D.lgs. 77/95 da sottoporre all’approvazione della Giunta, previo assenso del Sindaco;
d) la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 40, comma 2, lett. a), D.lgs. 77/95;
e) il coordinamento e la sovraintendenza dei responsabili dei Settori, servizi e uffici e dei responsabili del procedimento;
f) la definizione dei criteri per l’organizzazione degli uffici, previa consultazione delle organizzazioni sindacali e nel rispetto dell’art. 4, D.lgs. 29/93 come sostituito dall’art. 4 del D.lgs. 80/98, sulla base delle direttive del Capo dell’Amministrazione;
g) l’adozione di misure organizzative idonee a consentire l’analisi e la valutazione dei costi dei singoli uffici e dei rendimenti dell’attività amministrativa, ai sensi dell’art. 18, comma 1, D.lgs. 29/93;
h) l’adozione delle misure volte a favorire l’interconnessione sia tra uffici della stessa amministrazione, che con altre amministrazioni nel rispetto dell’art. 11, comma 1, D.lgs. 29/93;
i) l’adozione degli atti di competenza dei responsabili dei Settori (oppure dei responsabili di servizio) inadempienti, previa diffida;
j) ogni altra competenza attribuitagli dal presente regolamento.
2. La Giunta può assegnare, su proposta del Sindaco qualora lo ritenga opportuno in relazione all’intersettorialità o alla particolare complessità, la gestione di uno o più servizi direttamente al Direttore generale, con ogni effetto conseguente anche ai sensi del D.lgs. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 20
Vice Segretario comunale
1. Il Comune può dotarsi di un Vice Segretario comunale cui compete collaborare fattivamente con il Segretario nell'esercizio delle competenze sue proprie, nonché sostituirlo in caso di assenza od impedimento.
2. Per assenza o impedimento, sino a 60 giorni, del Segretario Comunale, la sostituzione può essere disposta, direttamente dal Sindaco, in favore del Vice Segretario, ove lo stesso possegga i requisiti per l’esercizio delle funzioni del Segretario.
3. Nei casi di sostituzione per assenza o impedimento del Segretario Comunale, al Vice Segretario compete un compenso pari ad 1/3 dello stipendio tabellare mensile lordo ex art. 39, L. n. 604/62 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La predetta sostituzione può essere disposta dal Sindaco anche in favore di altro Segretario Comunale, con decreto motivato.
5. Per i periodi eccedenti 60 giorni la sostituzione, anche con il Vice Segretario, viene disposta con atto del competente organo dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali.
6. Le predette disposizioni si applicano solo fino a quando non vi siano segretari collocati in disponibilità. Da quella data per gli incarichi di reggenza e supplenza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 19, DPR n. 465/97.
Capo IV
Le competenze dei responsabili delle aree,
dei servizi e degli uffici
Articolo 21
Responsabili dei Settori, dei Servizi e degli Uffici
1. I Responsabili dei Settori, dei Servizi e degli Uffici sono i soggetti preposti alla direzione delle articolazioni della struttura comunale.
2. I Responsabili dei Settori, dei Servizi e degli Uffici assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, e nel rispetto delle attribuzioni di cui all’art. 3, comma 3, l’ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici; rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati. Compete al Sindaco ed alla Giunta emanare direttive ai Responsabili dei servizi, al fine dell’esercizio della funzione di verifica e controllo sugli atti aventi rilevanza esterna ed a rilevante contenuto di discrezionalità.
3. Spettano ai Responsabili, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’Ente verso l’esterno, che la legge, lo statuto o il presente regolamento espressamente non riservino ad altri organi, ed in particolare:
a) la presidenza delle commissioni di gara al sotto di un certo importo indicato dalla Giunta Comunale;
b) la responsabilità delle procedure d’appalto e concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato, con conseguente cura dell’affidamento dei compiti e verifica delle prestazioni e dei risultati;
f) i provvedimenti d’autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali d’indirizzo, ivi compresse le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) l’emissione delle ordinanze cosiddette ordinarie, per ciascuna area di competenza, nel rispetto delle attribuzioni degli organi sovraordinati;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) l’espressione dei pareri di cui all’articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, sulle proposte di deliberazione;
j) l’attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell’Ente, in particolare per quanto concerne la predisposizione degli atti di natura programmatoria;
k) la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per l’emanazione del provvedimento amministrativo, ivi compresi i procedimenti per l’accesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; nel caso in cui venga esercitata la facoltà di assegnare tale responsabilità ad altro dipendente resta comunque in capo al Responsabile del servizio la competenza all’emanazione del provvedimento finale;
l) la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
m) gli altri atti a loro attribuiti dallo statuto e dai regolamenti.
4. Ai singoli Responsabili dei Settori, dei Servizi e degli Uffici sono attribuiti tutti o parte dei compiti suindicati. Alcuni di tali compiti possono altresì essere attribuiti dal Sindaco, con atto motivato, al Segretario Comunale.
5. Il grado di attribuzione dei compiti può essere modificato in relazione ai servizi svolti nell’ente ed agli obiettivi definiti dagli Organi di governo, alle mutate esigenze di carattere organizzativo ed ai programmi dell’Amministrazione.
Articolo 22
Modalità e criteri per il conferimento dell’incarico di Responsabile
1. I Responsabili dei Settori, dei Servizi e degli Uffici sono nominati dal Sindaco con provvedimento motivato, secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell’amministrazione, ai sensi delle leggi vigenti.
2. L’affidamento dell’incarico tiene conto della effettiva attitudine e capacità professionale, nonché della valutazione dei risultati ottenuti, e può prescindere dal requisito dell’inquadramento nella qualifica apicale e da precedenti analoghi incarichi. Di norma l’incarico è attribuito a personale inquadrato in qualifica funzionale non inferiore alla VI.
3. Il provvedimento di nomina dovrà anche indicare l’incaricato per la sostituzione del Responsabile del servizio in caso di assenza o impedimento temporanei.
Articolo 23
Responsabilità
1. Il Responsabile del Settore o, in mancanza, il responsabile di servizio risponde nei confronti degli organi di direzione politica dell’attività svolta ed in particolare:
a) del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dalla Giunta;
b) della validità e correttezza tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi;
c) della funzionalità degli uffici o unità operative cui sono preposti e del corretto impiego delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate;
d) del buon andamento e della economicità della gestione.
Articolo 24
Durata e revoca dell’incarico di Responsabilità
1. L’incarico di Responsabile è conferito a tempo determinato, di durata comunque non superiore a quella del mandato del Sindaco. Nel caso di mancata indicazione del termine, l’incarico si intende conferito fino al termine del mandato elettivo del Sindaco.
2. L’incarico è prorogato di diritto, all’atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga la nuova nomina.
3. L’incarico può essere revocato, con provvedimento motivato del Sindaco:
a) per inosservanza delle direttive del Sindaco;
b) per inosservanza delle direttive dell’assessore di riferimento;
c) per inosservanza delle direttive e delle disposizioni del Segretario Comunale o del Direttore generale;
d) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati nel piano delle risorse, al termine di ciascun anno finanziario;
e) per responsabilità grave o reiterata;
f) negli altri casi disciplinati dal contratto collettivo di lavoro.
4. L’incarico, prima della naturale scadenza, può essere modificato quando, per esigenze di carattere funzionale ed organizzativo, si intendano diversamente articolare i servizi
Articolo 25
Sostituzione del Responsabile del Servizio
1. La responsabilità del Settore o di un servizio, in caso di vacanza o di assenza può essere assegnata “ad interim”, per un periodo di tempo determinato, eventualmente rinnovabile, ad altro funzionario di pari qualifica o al ad altro dipendente, anche di qualifica inferiore appartenente alla medesima area di attività.
2. In caso di vacanza di assenza del responsabile di Settore e del responsabile di servizio, le mansioni relative possono anche essere transitoriamente e temporaneamente assegnate anche a dipendenti di qualifica funzionale inferiore, con l’osservanza delle condizioni e modalità previste dalla normativa vigente in materia.
3. Qualora non sia possibile, o non sia ritenuto utile, procedere alla sostituzione dei Responsabili secondo le modalità previste dai precedenti commi, le funzioni possono essere affidate dal Sindaco al Segretario Comunale/Direttore generale.
Articolo 26
Polizza assicurativa
1. Il Comune stipula polizze assicurative a proprio carico, ove non vi sia conflitto di interessi, per la tutela giudiziaria dei Responsabili dei Settori e dei servizi. Per il patrocinio legale trovano applicazione le norme del contratto collettivo di lavoro.
Articolo 27
Le Determinazioni: competenze
1. Il Direttore Generale e i Responsabili dei Settori adottano atti di gestione che assumono la denominazione di Determinazioni.
2. Le modalità di assunzione delle determinazioni, le procedure di comunicazione ed altri uffici e servizi, la loro numerazione sono disciplinate da apposita disposizione di servizio del Direttore Generale o, in manca, del Segretario Comunale, e dall’art. 67 del presente regolamento.
3. Sulle determinazioni non deve essere apposto preventivamente alcun parere, tranne quello di regolarità tecnica che si intende insito e ricompreso nella sottoscrizione della determina stessa.
Qualora l’atto sia stato formato dal responsabile del procedimento, se diverso e nominato da parte del responsabile del servizio, occorre acquisire l’attestazione di regolarità istruttoria da parte dello stesso, vistato dal responsabile del servizio.
Limitatamente alle determinazioni che comportano impegno di spesa e accertamento di entrata, occorre acquisire il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria, rilasciati dal responsabile del servizio finanziario.
Sulle determinazioni comportanti liquidazioni, il Responsabile del Servizio finanziario, effettuati i controlli contabili e fiscali di rito, dichiara il proprio nulla osta all’emissione del/i mandati/o di pagamento.
Le determinazioni comportanti impegni di spesa sono esecutive con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, mentre le altre determinazioni sono esecutive fin dal momento della loro sottoscrizione, previa pubblicazione all’Albo Pretorio delle stesse.
L’apposizione dell’attestazione di copertura finanziaria sulle determinazioni comportanti impegni di spesa è condizione di validità delle stesse; in mancanza sono nulle di diritto.
Copia di tutte le determinazioni vanno trasmesse al Sindaco, al Segretario Comunale ed Direttore generale ove esista, a cura dell’Ufficio Segreteria o altro dipendente allo scopo incaricato.
4. Tutte le determinazioni sono pubblicate per quindici giorni consecutivi all’albo pretorio a titolo di pubblicità-notizia. Le determinazioni acquistano efficacia, di norma, a decorrere dal primo giorno di pubblicazione.
5. Per la visione e il rilascio di copie delle determinazioni si applicano le norme vigenti per l’accesso alla documentazione amministrativa previste dall’apposito regolamento.
Articolo 28
Competenze del Sindaco in materia di personale
1. Restano ferme in capo al Sindaco in materia di personale:
a) la nomina del Segretario Comunale;
b) l’attribuzione della funzione di Direttore generale;
c) la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;
d) l’attribuzione e definizione degli incarichi ai responsabili di Settore;
e) l’attribuzione e definizione degli incarichi di collaborazione esterna;
f) i provvedimenti di mobilità interna delle figure apicali dell’ente;
g) l’attribuzione delle mansioni superiori per la copertura dei posti apicali;
h) la nomina del coordinatore unico dei lavori pubblici;
i) la nomina dei responsabili della gestione e dell’organizzazione:
? dell’I.C.I.
? dell’Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
? della Tassa o Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
? della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
? di altri tributi ed entrate comunali
j) l’individuazione del responsabile dei servizi informativi automatizzati;
k) la nomina dell’economo ed eventualmente del subeconomo;
l) l’individuazione dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
m) l’individuazione dei collaboratori degli uffici posti alle dirette dipendenze sue, della Giunta o degli Assessori;
n) la nomina del responsabile dell’ufficio statistica;
o) la nomina del responsabile dell’ufficio relazioni con il pubblico;
p) la nomina del responsabile del servizio di protezione civile;
q) l’autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato;
r) la nomina del responsabile dell’ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro.
2. Gli atti di competenza del Sindaco implicanti assunzione di impegno di spesa sono adottati di concerto con il responsabile del servizio finanziario.
3. Il concerto riguarda esclusivamente l’assunzione dell’impegno di spesa.
Articolo 29
Competenze dei responsabili in materia di appalti
1. In materia di appalti di lavori, forniture e servizi, ai rispettivi responsabili compete:
a) la presidenza delle commissioni di gara al sotto di un certo importo indicato dalla Giunta Comunale;
b) la nomina dei membri e del Segretario delle commissioni di gara al sotto di un certo importo indicato dalla Giunta Comunale;
c) la responsabilità delle procedure di gara;
d) la stipulazione dei contratti;
e) l’autorizzazione al subappalto nei casi previsti dalla legge;
f) l’applicazione di eventuali penali per inadempimenti dell’aggiudicatario;
g) il recesso dal contratto o la sua risoluzione;
h) ogni altro atto afferente la fase sia di formazione che di esecuzione del contratto.
2. Degli adempimenti di cui al precedente comma 1, lettere d), e), f) ed g) i rispettivi responsabili dovranno darne comunicazione alla Giunta Comunale
Articolo 30
Competenze dei responsabili in materia di concessioni, autorizzazioni e licenze
1. Al responsabile del servizio competente fa capo il rilascio delle concessioni edilizie.
2. Ai responsabili dei servizi compete altresì, nell’ambito delle materie di competenza, il rilascio in genere di concessioni, autorizzazioni, licenze e ogni altro provvedimento analogo, nonché l’assunzione di tutti i provvedimenti previsti dall’art. 2 comma 12 della Bassanini-ter.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 rientreranno nella competenza dei responsabili dei servizi qualora si caratterizzino per uno dei seguenti requisiti:
a) essere atti vincolati;
b) essere atti connotati da discrezionalità tecnica;
c) essere atti connotati da discrezionalità amministrativa o da discrezionalità mista, qualora gli accertamenti e/o le valutazioni presupposto necessario per l’emanazione dell’atto si fondino su criteri, anche di ordine generale, predeterminati:
1. dalla legge statale, dalla legge regionale o da atti aventi forza e valore di legge;
2. dai regolamenti comunitari;
3. dalle direttive comunitarie, anche non recepite, qualora sia decorso il termine per il recepimento ed esse siano complete ed incondizionate;
4. dai regolamenti previsti dal nostro ordinamento;
5. dagli indirizzi generali di governo deliberati dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco all’inizio della legislatura;
6. dalla Relazione Previsionale e Programmatica Pluriennale;
7. dal Piano Esecutivo di Gestione deliberato dalla Giunta, sulla base del Bilancio approvato dal Consiglio;
8. da altri generali di programmazione e di indirizzo adottati nell’ambito delle rispettive competenze dal consiglio, dalla giunta, dal Sindaco, dai singoli assessori;
9. da altre disposizioni emesse dal Direttore generale o dal Segretario Comunale.
Articolo 31
Competenze dei responsabili in materia di atti di conoscenza
1. Ai responsabili dei servizi competono:
a) le attestazioni;
b) le certificazioni;
c) le comunicazioni, ivi compresa quella in materia edilizia;
d) le autenticazioni di copia;
e) le legalizzazioni di firme;
f) ogni atto costituente manifestazione di conoscenza.
Articolo 32
L’attività propositiva dei responsabili di servizi
1. I responsabili dei servizi esplicano anche attività di natura propositiva.
2. Destinatari dell’attività propositiva dei responsabili di servizio sono il Sindaco, l’assessore di riferimento il Direttore generale o il Segretario Comunale.
3. L’attività propositiva si distingue in:
a) proposte di atti di indirizzo politco-amministrativo, quali indirizzi generali di governo, bilancio di previsione, relazione previsionale e programmatica, piano esecutivo di gestione ed altri atti di programmazione, indirizzo e direttiva;
b) proposte di deliberazione relativamente ad atti amministrativi di competenza del Consiglio e della giunta;
c) proposte di determinazione di competenza del Sindaco;
d) proposte di modifica della dotazione di risorse assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione;
e) proposte di provvedimenti o atti amministrativi.
4. I responsabili dei servizi possono presentare proposte di deliberazione alla Giunta ed al Consiglio per il tramite del presidente dell’organo collegiale qualora esse abbiano carattere obbligatorio.
Articolo 33
Competenza di subprogrammazione dei responsabili di servizio
1. Ai responsabili di servizio competono anche funzioni di programmazione di secondo livello o di subprogrammazione, ovvero definizione di progetti in attuazione dei programmi deliberati dagli organi politici, da attuarsi attraverso il corretto utilizzo delle risorse assegnate.
Articolo 34
Attività consultiva dei responsabili di servizio
1. L’attività consultiva dei responsabili di servizio si esplica attraverso:
a) l’espressione del parere di regolarità tecnica di cui all’art. 53, L. 142/90 sulle proposte di deliberazione di competenza della giunta e del consiglio, quando dovuto;
b) relativamente al responsabile del servizio finanziario l’espressione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di competenza di Giunta e Consiglio:
c) relazioni, pareri, consulenze in genere.
2. Destinatari dell’attività consultiva sono gli organi politici.
3. Il parere di regolarità tecnica afferisce:
a) la correttezza ed ampiezza dell’istruttoria;
b) l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’azione amministrativa dell’ente, nonché l’obiettivo specifico, indicati dagli organi politici.
4. Il parere di regolarità contabile riguarda:
a) la regolarità della documentazione;
b) l’imputazione ad idoneo intervento di bilancio ed eventualmente al capitolo, ove adottato il piano esecutivo di gestione;
c) la capienza dell’intervento di bilancio ed eventualmente del capitolo;
d) la regolarità della proposta sotto ogni aspetto disciplinato da norme contabili e fiscali, nonché da regole di computisteria ragioneria ed economia aziendale;
e) la prospettazione delle eventuali spese di gestione derivanti da un investimento;
f) l’eventuale possibilità ed obbligatorietà del recupero almeno parziale dei costi dall’utenza.
5. I pareri di cui all’art. 53, L. 142/90 devono essere espressi entro tre giorni lavoratori dalla data della richiesta.
6. In presenza della necessità di ulteriori e specifici elementi istruttori il termine può essere prorogato.
7. Il termine di cui al comma 5, in caso di comprovata urgenza, può con espressa e specifica motivazione, essere ridotto dal richiedente a vista.
8. In caso di decorrenza dei termini senza che il parere sia espresso si può prescindere dallo stesso, fatto salvo l’avvio dell’azione disciplinare a carico del soggetto inadempiente.
9. I pareri di cui all’art. 53, L. 142/90 possono essere acquisiti anche in sede di conferenza di servizio.
Articolo 35
Competenze del responsabile del servizio finanziario
1. Al responsabile del servizio finanziario compete:
a) il coordinamento e la gestione dell’attività finanziaria dell’ente;
b) la verifica della veridicità delle previsioni di entrata;
c) la verifica di compatibilità delle previsioni di spesa del bilancio tanto annuale, quanto pluriennale in relazione alle previsioni di entrata;
d) la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate;
e) la verifica periodica dello stato di impegno delle spese;
f) l’espressione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione;
g) l’espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sugli atti di impegno di spesa;
h) le segnalazioni, obbligatorie nei limiti definiti dal regolamento di contabilità, di fatti e di valutazioni i quali possano pregiudicare gli equilibri di bilancio, segnalazioni di cui sono destinatari il Sindaco, il Segretario dell’Ente, l’organo di revisione e, ove nominato, il Direttore generale.
2. In materia di spese ed entrate al responsabile del servizio compete:
a) la proposta delle poste da inserire nel bilancio di previsione;
b) la negoziazione del budget da assegnarsi con il piano esecutivo di gestione;
c) l’assunzione di ogni impegno di spesa con la sola esclusione degli impegni pluriennali afferenti un numero di esercizi superiore a quelli contemplati dal bilancio di previsione pluriennale dell’ente, ipotesi in cui la competenza è del consiglio;
d) il nulla all’emissione del mandato di pagamento sugli atti di liquidazione delle spese;
e) l’accertamento ed acquisizione delle entrate, se non di competenza di altri servizi;
f) ogni altro atto di gestione finanziaria.
Articolo 36
Competenze del responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta ai fini istruttori:
? le condizioni di ammissibilità;
? i requisiti di legittimità;
? i presupposti;
b) accerta d’ufficio i fatti;
c) dispone il compimento di ogni atto istruttorio necessario;
d) chiede il rilascio di dichiarazioni;
e) chiede la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete;
f) può esperire accertamenti tecnici;
g) può disporre ispezioni;
h) ordina esibizioni documentali;
i) acquisisce i pareri;
j) cura:
? le comunicazioni, ivi compresa quella di avvio del procedimento;
? le pubblicazioni;
? le notificazioni;
k) trasmette gli atti all’organo competente all’adozione del provvedimento, tranne che non abbia egli stesso la competenza in materia.
Articolo 37
Competenze del responsabile dei tributi
1. Al responsabile dei tributi compete:
a) la sottoscrizione delle richieste;
b) la sottoscrizione degli avvisi;
c) la sottoscrizione dei provvedimenti;
d) l’apposizione del visto di esecutività sui ruoli;
e) il disporre i rimborsi.
Articolo 38
Competenze del responsabile dei servizi informativi automatizzati
1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati:
a) cura i rapporti dell’amministrazione di appartenenza con l’Autorità per l’informatica nella P.A.;
b) assume la responsabilità per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione con l’impiego delle tecnologie informatiche;
c) contribuisce alla definizione della bozza del piano triennale;
d) trasmette all’A.I.P.A. entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato dell’automazione a consuntivo dell’anno precedente, con l’indicazione:
1. delle tecnologie impiegate;
2. delle spese sostenute;
3. delle risorse umane utilizzate;
4. dei benefici conseguiti.
Capo V
L’individuazione dei Responsabili dei Servizi di cui al D.Lgs. 77/95 e di alcuni servizi ed uffici obbligatori
Articolo 39
L’individuazione e la nomina dei responsabili di servizio
1. Al Sindaco, compete, ai sensi dell’art. 36, comma 5-ter, L. 142/90, la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, così come previsti nell’articolazione organigrammatica dell’Ente, fatta salva la competenza giuntale in tema di individuazione dei responsabili di servizio ex art. 11, D.lgs. 77/95 dotati di competenze gestionali anche sotto il profilo finanziario.
2. Il responsabile di servizio preposto alla gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane dell’Ente è infatti individuato, ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.lgs. 77/95, con deliberazione della Giunta comunale, su proposta del Direttore generale ove esista, o in mancanza del Segretario Comunale.
3. Esso può essere individuato, di norma, nell’ambito:
a) dei dipendenti dell’ente in possesso di qualifica non inferiore alla sesta;
b) dei soggetti con cui siano stati stipulati contratti a tempo determinato per la copertura anche al di fuori della dotazione organica, e in questo caso nei limiti di cui al comma 5-bis dell’art. 51, L. 142/90, così come introdotto dall’art. 6, comma 4 L. 127/97, dei posti, di funzionario, di istruttore direttivo o di alta specializzazione;
c) in un dipendente di altro Ente Locale autorizzato a prestare la propria collaborazione con il Comune;
d) in casi eccezionali di assenze o impedimenti del responsabile di area o di servizio non rimediabile in tempi celeri, temporaneamente le relative funzioni possono essere attribuite anche a dipendente di avente qualifica funzionale inferiore, non inferiore alla quarta, nell’ambito dell’area economico-finanziaria.
Articolo 40
La dotazione dei responsabili di servizio
1. La dotazione dei mezzi finanziari è attribuita ai singoli responsabili di servizio dalla Giunta, su proposta del Direttore generale, ove esista.
Articolo 41
L’individuazione del responsabile del procedimento
1. La fase istruttoria di ogni procedimento amministrativo fa capo al responsabile del procedimento di cui alla L. 241/90.
2. Il responsabile del procedimento è identificato nel responsabile del servizio competente per materia o in altro dipendente assegnato al servizio.
3. Il responsabile del servizio può individuare in via generale e preventiva i responsabili del procedimento ripartendo i procedimenti di competenza dell’unità operativa tra i singoli dipendenti addetti al servizio ratione materiae o con altri criteri dal medesimo individuati.
4. In caso di mancata individuazione del responsabile con le modalità di cui sopra o di volta in volta in relazione al singolo procedimento esso si identifica con il responsabile del servizio.
Articolo 42
Il responsabile del procedimento di accesso ai documenti
1. Il responsabile del procedimento di accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 4, comma 7, D.P.R. 352/92 è identificato nel responsabile del servizio competente a formare l’atto o, qualora l’atto, una volta formato, sia trasmesso ad altra unità operativa affinchè lo detenga stabilmente, nel responsabile del servizio competente a detenerlo.
2. Il responsabile del servizio può identificare il responsabile del procedimento di accesso in altro dipendente addetto al servizio cui è preposto, anche avvalendosi delle modalità di cui all’art. 41 del presente regolamento.
Articolo 43
Il responsabile dell’indagine del disservizio pubblico a seguito di reclamo
1. Il responsabile dell’indagine del disservizio a seguito di reclamo dell’utente, di cui al punto 1.5 del Capo III della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, è identificato nel responsabile del servizio competente per materia o in altro dipendente da questi individuato.
Articolo 44
I responsabili della gestione dei tributi
1. Il Sindaco sentito, ove nominato, il Direttore generale, individua i responsabili dell’organizzazione e della gestione dei seguenti tributi comunali:
a) l’I.C.I., Imposta Comunale sugli Immobili;
b) l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni;
c) la Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;
d) la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni
e) previa attribuzione con apposito atto deliberativo di Giunta Comunale, altri Tributi ed entrate la cui competenza sia stata attribuita o compete ai Comuni
Articolo 45
Il responsabile dei servizi informativi automatizzati
1. Il Sindaco individua il responsabile dei servizi informativi automatizzati in un soggetto in possesso di idonei requisiti, sentito, ove esista, il Direttore generale.
Articolo 46
Il coordinatore unico dei lavori pubblici
1. Il coordinatore unico dei lavori pubblici è individuato dal Sindaco, sentito, ove esista, il Direttore generale ed è scelto tra i soggetti dotati di elevata qualificazione professionale in relazione alle competenze proprie del ruolo.
Articolo 47
Il responsabile dell’intervento
1. Relativamente ad ogni lavoro pubblico dovrà individuarsi, ai sensi dell’art. 7, L. 109/94, un responsabile unico dell’intervento.
2. Il responsabile dell’intervento si identifica con il responsabile del servizio competente per materia o con altro dipendente da questi individuato.
3. Il responsabile dell’intervento deve essere individuato solo ed esclusivamente nell’ambito della dotazione organica dell’ente.
4. Nell’ipotesi di intervento rientrante nell’ambito di un accordo di programma nella cui realizzazione siano coinvolte una pluralità di amministrazioni pubbliche la convenzione stabilisce l’Ente cui spetta l’individuazione del responsabile dell’intervento.
Articolo 48
Gli uffici di direzione dei lavori, di progettazione e gare
1. Relativamente ad ogni intervento deve essere costituito ai sensi dell’art. 27, L. 109/94, un ufficio di direzione dei lavori, composto dal Direttore dei lavori in possesso dei requisiti di legge ed eventualmente di uno o più assistenti.
2. Il Comune può istituire un ufficio di progettazione ed un ufficio gare.
Articolo 49
L’identificazione dei responsabili per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori
1. Le competenze di cui al D.Lgs. 626/94, così come modificato dal D.lgs. 242/96, in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori, sono attribuite a tutti i responsabili dei Settori e di servizio, aventi autonomia gestionale, nei limiti ognuno delle rispettive attribuzioni.
Articolo 50
Ufficio per i procedimenti disciplinari e collegio arbitrale
1. Il Sindaco istituisce l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari di cui al contratto collettivo nazionale di comparto.
2. Le norme disciplinari sono individuate dalla contrattazione collettiva che determina i doveri dei dipendenti, le relative sanzioni e la procedura per l’applicazione delle stesse.
3. La responsabilità dei procedimenti disciplinari è affidata al Segretario, coadiuvato da personale amministrativo. Allo stesso pertanto compete di contestare l’addebito, d’ufficio o su segnalazione del responsabile del servizio, di istruire il procedimento e di applicare la relativa sanzione.
4. Quando la sanzione da applicare è il rimprovero verbale e la censura, il Responsabile del servizio provvede direttamente.
5. Qualora il Collegio Arbitrale non sia costituito mediante convenzione con altre Amministrazioni, la Giunta Comunale designa ogni 4 anni i 10 rappresentanti dell’Amministrazione tra cittadini in possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere comunale e di idonee conoscenze giuridiche e di doti di imparzialità e indipendenza. I 10 rappresentanti dei dipendenti sono eletti a scrutinio segreto ogni 4 anni da tutti i dipendenti in servizio presso l’Ente.
6. Per estrazione vengono costituiti 5 collegi arbitrali composti da due rappresentanti dell’amministrazione e da due rappresentanti dei dipendenti che di comune accordo indicano il presidente esterno all’amministrazione di provata esperienza ed indipendenza. I singoli ricorsi vengono attribuiti ai collegi per estrazione.
7. La Giunta determina il gettone di presenza da attribuire per le sedute del collegio.
8. Qualora il ricorso presentato al collegio sia dallo stesso ritenuto inammissibile ovvero del tutto strumentale, l’onere di funzionamento del Collegio stesso, è interamente a carico del ricorrente.
Articolo 51
Delegazione di parte pubblica
1. La delegazione di parte pubblica di cui al contratto collettivo nazionale di comparto è formata, oltre che dal Sindaco, dal Direttore generale o, in mancanza, dal Segretario Comunale.
2. La delegazione di parte pubblica può essere integrata con provvedimento del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce con dipendenti comunali scelti in relazione alle specifiche competenze d’ufficio.
3. Il Sindaco presiede la delegazione.
4. Il Sindaco può delegare a rappresentarlo in seno alla delegazione un Assessore.
Articolo 52
Uffici posti alle dirette dipendenze degli organi politici
1. Il Sindaco ha facoltà di istituire uffici posti alle sue dirette dipendenze quali:
a) la segreteria particolare;
b) l’ufficio stampa.
2. Agli uffici di cui al comma 1 possono essere preposti dipendenti dell’Ente o collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, in presenza dei presupposti di cui all’art. 6, comma 8, L. 127/97.
3. Il contratto stipulato con i collaboratori di cui al comma 2 non può avere durata superiore a quella residuale del mandato del Sindaco in carica ed in ogni caso è risolto di diritto decorsi trenta giorni dalla cessazione del mandato di quest’ultimo per una qualsiasi causa.
4. I collaboratori di cui al comma 2 sono scelti direttamente dal Sindaco con decreto adottato di concerto con il responsabile del servizio finanziario.
5. Il concerto del responsabile del servizio finanziario ha ad oggetto l’assunzione dell’impegno di spesa.
6. Gli uffici di cui al comma 1 possono solo ed esclusivamente collaborare con gli organi politici nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo esclusa ogni diretta competenza gestionale.
Articolo 53
Nucleo di valutazione e servizio di controllo interno
1. La Giunta Comunale, previa adozione di un apposito Regolamento, istituisce il nucleo di valutazione di cui al D.Lgs. 286/99, determinandone anche il compenso.
2. Il nucleo di valutazione è formato da Segretario Comunale, se non nominato Direttore Generale e se allo stesso non sia stata attribuita alcuna responsabilità gestionale. che lo presiede, e da due esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, anche appartenenti alla Pubblica Amministrazione o a società specializzate in materia.
Qualora il Segretario Comunale sia stato nominato Direttore Generale o allo stesso sia state attribuite responsabilità gestionali, il Regolamento dovrà prevedere l’attribuzione della presidente ad altro esperto esterno.
3. I nucleo di valutazione ha il compito di svolgere le funzioni attribuite dalla legge(il D.Lgs n. 286/99) e dal relativo Regolamento istitutivo.
4. La Giunta Comunale istituisce il servizio di controllo interno di cui all’art. 20, comma 2, D.lgs. 29/93 e artt. 39, 40, 41 D.lgs. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Il nucleo di controllo interno potrà coincidere con il Nucleo di Valutazione oppure potrà essere formato dal Segretario Comunale, e da due esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, anche appartenenti alla Pubblica Amministrazione o a società specializzate in materia.
6. Il nucleo di controllo interno:
a) ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa ;
b) determina almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.
7. Detti servizi operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuibile, nell’ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale.
Articolo 54
Ufficio statistica
1. L’Ente istituisce, ai sensi del D.lgs. 322/1989, l’Ufficio Statistica Comunale.
2. Il personale assegnato all’Ufficio Statistica deve, preferibilmente, avere avuto precedenti esperienze statistiche rilevanti, desumibili dall’avere diretto uffici di statistica, dall’avere curato particolari indagini statistiche o dall’avere svolto ricerche di particolare rilievo in campo statistico, oppure essere in possesso della laurea o del diploma in discipline statistiche od affini, o comunque avere superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche.
Articolo 55
Ufficio relazioni con il pubblico
1. L’Ente istituisce l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.P.R. 352/92 e dall’art. 12, D.lgs. 29/93.
2. A detto ufficio è assegnato, preferibilmente, personale appositamente addestrato, dotato di idonea qualificazione e di elevata capacità relazionale nei rapporti con il pubblico.
3. La competenza all’individuazione del responsabile è propria del Sindaco, sentito, ove esista, il Direttore generale.
Articolo 56
Servizio di protezione civile
1. Il Sindaco istituisce il Servizio di Protezione Civile, nominandone il responsabile, individuato tra i soggetti in possesso di idonei requisiti.
Articolo 57
Economo comunale
1. Il Sindaco individua, sentito il Direttore Generale e il Responsabile del Servizio finanziario, l’Economo Comunale ed eventualmente un subeconomo.
Articolo 58
Ufficio del difensore civico comunale
1. Il Difensore Civico Comunale si avvale di un ufficio con funzioni di segreteria e di supporto.
2. Dell’ufficio può far parte un dipendente comunale.
3. L’addetto all’ufficio è individuato nell’ambito della dotazione organica dell’Ente.
Articolo 59
Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro
1. L’Ente istituisce, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 80/98, mediante il quale è stato aggiunto l’articolo 12-bis al D.lgs. 29/93, l’Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro, in modo da favorire l’efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie. Più Amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.
2. La nomina del responsabile è di competenza del Sindaco, su proposta del Segretario Comunale.
Capo VI
Collaborazioni Professionali Esterne
Articolo 60
Contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica
1. L’Amministrazione Comunale, in attuazione dello Statuto, può ricoprire con personale esterno i posti di Responsabili dei Settori, dei Servizi e degli Uffici in caso di vacanza degli stessi, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, e con motivata deliberazione di Giunta, di diritto privato, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. L’Amministrazione può, altresì, stipulare al di fuori della dotazione organica, sulla base delle scelte programmatiche e tenuto conto delle risorse disponibili nel bilancio, contratti a tempo determinato per dirigenti, alte specializzazioni e funzionari dell’Area direttiva, purché in assenza di analoga professionalità interna e nel limite massimo del 5% della dotazione organica complessiva dell’Ente, con il minimo di una unità.
3. Il contratto determina la durata dell’incarico che comunque non può superare la durata del mandato del Sindaco. Il trattamento economico da corrispondere, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta su proposta del Sindaco e sentito ove nominato, il Direttore generale, da una indennità ad personam.
4. Questa è commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
5. Il contratto è risolto di diritto nei casi previsti dalla legge, nonché con provvedimento del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. L’atto finale di risoluzione è preceduto da motivate contestazioni. E’ comunque fata salva l’azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Ente.
Articolo 61
Conferimento e revoca dell’incarico
1. L’incarico è conferito con provvedimento del Sindaco a persone dotate di adeguata professionalità ed in possesso di idonei requisiti relativi al titolo di studio ed eventuale abilitazione previsti per l’accesso alla qualifica, documentati da apposito curriculum. Per garantire la necessaria trasparenza del procedimento, il conferimento dell’incarico può essere disposto previa procedura selettiva, sulla base della documentazione acquisibile ai sensi del presente comma.
2. L’incarico può essere revocato secondo le procedure e modalità previste per la nomina, in presenza di differenti scelte programmatiche definite dagli Organi politici, con corresponsione di eventuale indennizzo.
Articolo 62
Contenuti del contratto
1. Il contratto, stipulato dal Responsabile di Settore competente, deve in particolare disciplinare:
a) l’oggetto dell’incarico;
b) il contenuto delle prestazioni e le modalità di svolgimento delle stesse;
c) gli obiettivi da perseguire;
d) l’ammontare del compenso;
e) l’inizio e la durata dell’incarico;
f) i casi di risoluzione del contratto e le modalità di determinazione dell’eventuale risarcimento all’ente;
g) la revoca dell’incarico e le modalità di determinazione dell’eventuale indennizzo;
h) i casi di responsabilità civile e contabile;
i) l’obbligo della riservatezza;
j) le eventuali incompatibilità con l’incarico ricoperto;
k) i rapporti con il responsabile dell’area, con il Direttore generale o il Segretario generale e con gli organi politici.
Articolo 63
Collaborazioni coordinate e continuative
1. L’Ente può conferire, per esigenze cui non può fare fronte con il personale in servizio, incarichi per collaborazioni coordinate e continuative, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 – sesto comma – del D.lgs. 29/93.
Articolo 64
Collaborazioni ad alto contenuto di professionalità
1. Per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati, previsti nei programmi amministrativi, ove non siano presenti all’interno dell’Ente figure dotate di particolari ed elevate competenze tecniche-professionali è possibile il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità stipulando apposite convenzioni.
2. A dette convenzioni si applicano i criteri e le procedure previste nei precedenti articoli. La durata non potrà comunque superare il raggiungimento dell’obiettivo ed è necessario acquisire il curriculum dell’incaricato.
Articolo 65
Conferimento di incarichi a dipendenti di Amministrazioni pubbliche
1. Nel caso di incarichi di collaborazione affidati a dipendenti di Amministrazioni Pubbliche è necessario, oltre alle condizioni indicate dai precedenti articoli, acquisire preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenza.
2. Per detti incarichi devono essere osservate le disposizioni di cui all’art. 58 del D.lgs. 29/93, come modificato dall’art. 26 del D.lgs. 80/98.
Capo VII
Le procedure per l’adozione delle deliberazioni
e delle determinazioni
Articolo 66
Le determinazioni
1. Gli atti di competenza del Direttore generale, e dei responsabili dei Settori assumono la denominazione di determinazioni.
2. La proposta di determinazione è predisposta dal responsabile del procedimento e comunque dagli addetti individuati dal Direttore generale o dal responsabile del Settore.
3. La determinazione dovrà essere repertoriata, per ogni singolo Settore, a cura dell’ufficio, in apposito registro, vistato all’inizio di ogni anno e pagina per pagina dal Segretario Comunale, con numerazione progressiva, in ordine cronologico e conservare in originale agli atti dell’ufficio competente per Settore. Copia di ogni determinazione viene trasmessa, contestualmente alla sua adozione, al Sindaco, al Direttore generale, o, in mancanza, al Segretario Comunale, ai Settori interessati e, nel caso in cui l’atto abbia riferimenti di natura finanziaria, anche alla ragioneria per gli adempimenti di competenza. L’ufficio Segreteria curerà la registrazione di tutte le determinazioni in apposito registro generale nel rispetto delle medesime modalità riguardanti i registri di Settore, nonché delle determinazioni del Direttore generale.
4. Identica procedura è seguita per le determinazioni del Direttore generale.
5. La determinazione avente ad oggetto assunzione di impegno di spesa una volta adottata è trasmessa al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
6. La determinazione di assunzione di impegno di spesa acquisisce efficacia dalla data di apposizione del visto di cui al comma 5.
Articolo 67
Le deliberazioni
1. Le proposte di deliberazione di competenza giuntale sono predisposte dal responsabile del procedimento, sotto l’egida del responsabile del Settore, anche secondo le direttive e gli indirizzi dei membri dell’organo collegiale.
2. Sulla proposta di deliberazione vanno acquisiti, quando previsto dalla legge e dal presente regolamento, i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile.
3. Alle proposte di deliberazione consiliari si applica la medesima procedura prevista per gli atti giuntali, fermo restando che la proposta può essere avanzata anche da ogni singolo consigliere.
Articolo 68
Pareri e silenzio procedimentale
1. I pareri di cui all’art. 53, L. 142/90 devono essere resi entro tre giorni lavorativi dalla data in cui sono richiesti (ricevuti), salvo comprovate urgenze, nel qual caso il parere deve essere rilasciato a vista.
Articolo 69
Visto e termini per l’acquisizione
1. Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario entro tre giorni lavorativi dalla ricezione dell’atto, salvo comprovate urgenze, nel qual caso il parere deve essere rilasciato a vista.
2. Qualora il visto non venga apposto nei termini di cui sopra senza motivate ragioni si attiva il procedimento disciplinare nei confronti del soggetto inadempiente.
Capo VIII
Organi Collegiali
Articolo 70
Conferenza di servizio
1. Al fine di garantire il coordinamento e il raccordo delle attività delle strutture dell’Ente è istituita la Conferenza di servizio.
2. La conferenza è presieduta, ove nominato, dal Direttore generale e in caso contrario dal Segretario Comunale.
3. Della conferenza fanno parte il Segretario Comunale ed i responsabili dei Settori.
4. Il Presidente ha facoltà di integrare la conferenza di servizio disponendo la partecipazione di altri dipendenti comunali.
5. La conferenza può operare anche solo con la presenza di una parte dei suoi membri.
6. La conferenza svolge funzioni consultive e propositive in ordine all’assetto organizzativo ed alle problematiche gestionali di carattere intersettoriale.
7. In particolare, la conferenza:
a) verifica l’attuazione dei programmi ed accerta la corrispondenza dell’attività gestionale con gli obiettivi programmati e definiti dagli Organi di governo;
b) decide sulle semplificazioni procedurali che interessano più articolazioni della struttura;
c) propone l’introduzione delle innovazioni tecnologiche per migliorare l’organizzazione del lavoro;
d) rilascia pareri consultivi in relazione all’adozione e modificazione di norme statutarie e di regolamento che hanno rilevanza in materia di organizzazione.
8. La convocazione della conferenza è disposta dal Direttore generale, o in mancanza dal Segretario Comunale qualora, di propria iniziativa, ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta del Sindaco. In questo ultimo caso alla conferenza partecipano, qualora richiesti, anche gli assessori divenendo così uno strumento di raccordo e di confronto tra organo di governo dell’ente e apparato burocratico. Delle riunioni, di norma, viene redatto verbale.
9. Il Sindaco ha libera facoltà di intervenire alle riunioni della conferenza di servizio.
Articolo 71
Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-politico
1. E’ istituito il comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-politico, con funzioni di coordinamento tra l’attività propria degli organi politici e quella propria degli organi burocratici.
2. Il comitato ha una funzione fondamentale in tema di concorso nella formazione di piani, programmi e progetti e nell’individuazione di priorità e risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi, ferme restando le competenze proprie di ogni organo.
3. Il comitato è presieduto dal Sindaco e composto:
a) dagli Assessori;
b) dal Segretario Comunale;
c) dal Direttore generale, ove esista;
d) dai responsabili dei Settori o, in mancanza, dai responsabili dei servizi.
4. Il comitato può riunirsi anche con l’intervento di solo alcuni dei soggetti di cui sub a) e d) qualora debba esprimersi su problematiche di interesse solo di taluni servizi.
Articolo 72
Gruppi di lavoro
1. Possono essere istituiti gruppi di lavoro intersettoriali, qualora ciò si renda necessario al fine di curare in modo ottimale il perseguimento di obiettivi che implichino l’apporto di professionalità qualificate e differenziate. Nell’ipotesi di cui al comma 1 il coordinamento del gruppo è affidato al responsabile del servizio avente competenza prevalente o, qualora sia impossibile determinarla ad altro responsabile individuato nell’atto istitutivo. La competenza in ordine all’istituzione del gruppo di lavoro è la giunta comunale, su proposta del Sindaco sentito il Direttore generale ove nominato ed il Segretario Comunale negli altri casi. La responsabilità della gestione delle risorse è del coordinatore del gruppo, fermo restando che relativamente a ciò egli dovrà attenersi alle procedure di consultazione degli altri membri del gruppo di lavoro eventualmente previste nell’atto istitutivo.
Capo IX
Disposizioni diverse
Articolo 73
Atti di concerto tra organi politici ed organi gestionali.
1. Gli atti rientranti nella competenza propria del Sindaco e importanti l’assunzione di impegni di spesa, al fine di salvaguardare il principio della separazione delle competenze tra apparato politico ed apparato burocratico, sono assunti dal capo dell’amministrazione di concerto con il responsabile del servizio finanziario; il concerto espresso dal responsabile di servizio ha ad oggetto specificatamente l’assunzione dell’impegno di spesa.
Articolo 74
Competenze della Giunta Comunale
in rapporto a quelle dei responsabili delle aree e dei servizi
1. Oltre alle competenze espressamente previste dalla legge quali, ad esempio, l’adozione dei regolamenti sugli uffici e dei servizi, l’approvazione e la modifica della pianta organica, l’individuazione del Responsabile del servizio finanziario, alla Giunta compete:
a) provvedimenti di mobilità esterna e distacco temporaneo;
b) riassunzione di personale già dimessosi volontariamente;
c) approvazione dei progetti definiti ed esecutivi;
d) approvazione di perizie di variante e suppletive;
e) approvazione delle tariffe (consentite dalla legge);
f) provvedimenti di alta discrezionalità, nonché:
? scelta delle ditte da invitare all’appalto oltre quelle che ne abbiano fatto richiesta;
? conferimento degli incarichi professionali intuitu personae a legali e tecnici.
Articolo 75
Ricorso gerarchico
1. Contro gli atti adottati dai responsabili di Settore è ammesso ricorso gerarchico al Direttore generale, ove nominato, e in caso contrario al Segretario Comunale.
Articolo 76
Potere sostitutivo
1. In caso di inadempimento del competente responsabile di Settore il Direttore generale può diffidarlo, assegnandogli un congruo termine, anche in relazione all’urgenza o alla necessità dell’atto.
2. Decorso il termine assegnato, il Direttore generale può sostituirsi al responsabile di Settore inadempiente, attivando, ove ritenuto necessario, apposito procedimento disciplinare.
3. In tal caso va data congrua e specifica motivazione in ordine ai predetti presupposti.
4. L’atto rimane assoggettato al regime ordinariamente proprio dello stesso.
5. Il Sindaco può esercitare analogo potere sostitutivo anche nei confronti del Direttore generale.
6. Il potere sostitutivo del Sindaco non è delegabile.
Articolo 77
Supplenza
1. In caso di assenza od impedimento del responsabile di Settore le sue competenze sono espletate dal dipendente individuato quale suo sostituto.
2. La competenza all’individuazione del sostituto fa capo all’organo competente relativamente all’individuazione del responsabile.
Articolo 78
Disciplina delle relazioni sindacali
1. Nel rispetto della normativa legislativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro, le relazioni sindacali tendono, nel quadro della contrattazione, alla tutela e al miglioramento delle condizioni di lavoro e all’incremento dell’efficacia, efficienza e produttività dell’attività dell’Ente nel rispetto degli interessi degli utenti.
2. Le relazioni sindacali sono ispirate ai principi di collaborazione, correttezza, trasparenza e prevenzione dei conflitti, nel rispetto delle competenze e responsabilità dei titolari degli uffici e dei servizi e delle autonome attività e capacità di azione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
3. All’interno dell’Ente la responsabilità delle relazioni sindacali è affidata ai singoli responsabili dei Settori per le materie e gli istituti di loro competenza nel rispetto e per l’attuazione degli accordi di comparto e decentrati. Il servizio del personale svolge attività di supporto, di coordinamento e di indirizzo.
4. Ai fini della stipula dei contratti collettivi decentrati la delegazione di parte pubblica è composta dal Sindaco o Assessore delegato al personale, dal Segretario Comunale/Direttore. Possono essere invitati a parteciparvi su richiesta delle parti il responsabile del servizio finanziario ed i responsabili dei Settori interessati alle materie in discussione.
5. In ogni caso il contratto decentrato deve rispettare i limiti posti dall’art. 45 – 4° comma del D.Lgs. 29/1993, e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 79
Orario di servizio ed orario di lavoro
1. Il Sindaco, su parere del Segretario Comunale, emana direttive generali in materia di orario di servizio, articolazione dell’orario di lavoro di apertura al pubblico degli uffici, nonché individua gli uffici ed i servizi da escludere dall’articolazione dell’orario in cinque giorni lavorativi.
2. In ogni caso l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico.
3. I responsabili dei Settori, nel quadro delle direttive emanate dal Sindaco, delle attribuzioni del Direttore generale e nel rispetto delle disposizioni del contratto di lavoro, determinano per le unità organizzative cui sono preposti, l’orario dei servizi, l’articolazione dell’orario di lavoro e l’orario di apertura al pubblico degli uffici.
4. Eventuali esigenze di coordinamento sono assicurate in sede di conferenza di servizio.
Articolo 80
Ferie, permessi, recuperi
1. Compete al Responsabile del Settore la concessione ai dipendenti delle unità organizzative cui sono preposti, delle ferie secondo apposita pianificazione, dei permessi retribuiti e dei permessi brevi, previo visto del Segretario Comunale, o del Direttore generale, ove nominato.
2. Per i responsabili dei Settori provvede il Segretario Comurale o il Direttore generale, ove nominato.
Articolo 81
Part-time
1. I posti part-time previsti nella dotazione organica o trasformati su richiesta non possono essere superiori al contingente determinato ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni contrattuali.
2. Il rapporto di lavoro del dipendente comunale è automaticamente trasformato, da tempo pieno a tempo parziale, entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa richiesta, formulata secondo le modalità previste dalla vigente disciplina.
3. Il Segretario Comunale ovvero il Responsabile del servizio personale se nominativo, valutata la richiesta avanzata in relazione alle esigenze dell’Ente ed alla disciplina normativa:
a) formalizza l’avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro;
b) differisce con provvedimento motivato la trasformazione del rapporto, per un periodo non superiore a sei mesi, quando la stessa arrechi grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, avuto riguardo alle mansioni svolte dal dipendente ed alla sua posizione nell’organizzazione dell’ente;
c) nega con provvedimento motivato la trasformazione quando l’attività di lavoro che si intende svolgere determini conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta o disfunzioni non risolvibili durante la fase del differimento.
d) I provvedimenti di cui al comma precedente sono adottati dal Direttore generale o in mancanza dal Segretario Comunale quando la richiesta sia avanzata dalle qualifiche apicali.
Articolo 82
Incompatibilità
1. Non è consentito ai dipendenti comunali svolgere altre attività di lavoro subordinato, autonomo, o di collaborazione, tranne che la legge o altra fonte normativa, ivi compreso il presente regolamento, consentano il rilascio di specifica autorizzazione.
2. L’autorizzazione è rilasciata dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sentito il responsabile del Settore competente, quando:
a) costituisca motivo di crescita professionale, anche nell’interesse dell’Ente;
b) sia svolta al di fuori dell’orario di lavoro;
c) non interferisca con l’ordinaria attività svolta nell’Ente;
d) non sia in contrasto con gli interessi dell’Ente stesso.
3. La sussistenza delle condizioni necessarie per il rilascio dell’autorizzazione devono permanere per tutto il periodo in cui è svolta tale attività, pena la revoca dell’autorizzazione stessa.
4. La richiesta presentata dal dipendente, relativa a fattispecie autorizzabili, si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.
5. L’Amministrazione è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo.
Capo IX
Disposizioni in tema di disciplina delle modalità di assunzione, requisiti di accesso e delle modalità procedure concorsuali
Articolo 83
Norma di rinvio
1. Per le disposizioni in tema di disciplina delle modalità di assunzione, requisiti di accesso e delle modalità procedure concorsuali si rinvia al "Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione", approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 20 febbraio 1997, con le integrazioni e le rettifiche di cui agli articoli successivi.
Articolo 84
Norme di riferimento
L’art. 1 del "Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione", approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 20 febbraio 1997, è sostituito dal seguente:
1. Le procedure per l’assunzione del personale sono stabilite, nel rispetto della gerarchia delle fonti e dell’ordine temporale di emanazione, dal “Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione", approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 20 febbraio 1997, dal presente Regolamento secondo le norme previste dalla normazione generale del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, dal D.lgs. 31 marzo 1998 e dalla normativa speciale e cioè dall’art. 5 del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13 dall’art. 5 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, come confermato dall’art. 26 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, dal D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 e tutti validati dall’art. 72 del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nonché dagli artt. 16 e 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 come modificati dall’art. 4 della legge 20 maggio 1988, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle norme dell’art. 6, commi 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari vigenti in quanto compatibili con quelle in precedenza richiamate, applicabili al comparto degli Enti Locali e di quelle relative ai successivi contratti collettivi quadro e comparto.
2. La disciplina generale stabilita dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle altre disposizioni relative alle assunzioni obbligatorie di appartenenti a categorie protette, nonché le assunzioni di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958 e all’art. 19 della legge 104/92, si applica rigorosamente nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite dalle norme predette per gli Enti pubblici.
3. Le modalità speciali per le assunzioni negli Enti locali stabilite dall’art. 10 della legge 22 agosto 1985, n. 444 e successive modificazioni ed integrazioni, sono attuate nell’ambito territoriale e nei limiti temporanei fissati da tale norma.
4. Per la copertura dei posti di responsabili di Settori e Servizi, l’Ente, ai sensi del comma 5 dell’art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dello Statuto, può stipulare contratti a tempo determinato di diritto privato, assumendo per analogia le disposizioni dell’art. 21 del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 nel primo caso, e dell’art. 4 della legge 18 aprile 1962, n. 230 nel secondo caso, nonché per la previsione normativa di cui all’art. 51, commi 5-bis, 6 e 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
5. Per quanto attiene alla nomina del Direttore generale si rinvia alle specifiche disposizioni del presente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
6. In osservanza dei principi generali la normazione speciale che regola particolari fattispecie deroga alla normazione generale.
7. Per i rapporti di lavoro a part-time si applicano le clausole del contratto collettivo nazionale di comparto e le disposizioni dell’art. 1 – commi 2 e 3, dell’art. 2 – commi 2 e 3 degli artt. 7, 9, e 10 del D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117 in combinato disposto con quelle di cui al comma 1 precedente, ed in applicazione dell’art. 22, commi 20 e 21 della legge 724/94 che stabiliscono nella percentuale non superiore al 25% i posti a part-time da mettere facoltativamente in pianta organica e l’accoglimento delle domande dei dipendenti interessati entro il 30 giugno di ciascun anno. Salvo che l’istituto non sia diversamente regolato da norme speciali, come nel caso delle previsioni di cui all’art. 1 commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Per i rapporti di impiego a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, si applicano le disposizioni della legge 18 aprile 1992, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le specificazioni di cui all’art. 41, comma 3-ter del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 come introdotto dal comma 9 dell’art. 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
9. Si osservano i procedimenti, altresì, del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 ai fini delle modalità di selezione e di accesso dalla prima alla quarta qualifica funzionale, nonché del D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246 in materia di assunzioni obbligatorie presso enti pubblici.
Articolo 85
Modalità e procedure concorsuali
L’art. 2 del "Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione", approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 20 febbraio 1997, è sostituito dal seguente:
1. L’assunzione dei dipendenti e l’accesso ai singoli profili o figure professionali delle qualifiche funzionali previste dalla dotazione organica dell’Ente vengono fatte salve le disposizioni dell’art. 26 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494 in base all’art. 1 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693:
a) per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all’accertamento della professionalità richiesta da profilo professionale di qualifica o categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell’offerta di lavoro;
c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modifiche ed integrazioni. E’ fatto salvo quanto previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 466;
d) mediante selezione per l’assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali o per particolari manifestazioni, costituendo un apposito elenco speciale degli aspiranti presso il Comune e da aggiornare almeno una volta l’anno in base alle norme dell’art. 6, comma 9 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Per esigenze di sevizio vi può essere accesso per:
a) concorso pubblico riservato agli interni;
b) chiamata intuitu personae o selezione per titoli per assunzioni di dirigenti o funzionari o Responsabili di Area o di Servizio a tempo determinato con contratto di diritto privato, in applicazione all’art. 51, commi 5 e 5-bis della legge 8 giugno 1190, n. 142 con le procedure di competenza del Sindaco di cui all’art. 36, comma 5-ter della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscono l’imparzialità, l’economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione del personale (art. 7, comma 2-bis, D.P.R. 487/94).
4. Con le medesime procedure e modalità di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo è reclutato il personale a tempo parziale, di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554 e alle clausole dei contratti collettivi.
5. Il concorso pubblico per titoli ed esami consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo o figura e valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio con criteri predeterminati in apposito disciplinare, prevedendo, ove possibile, il ricorso a procedure semplificate e automatizzate ed in attuazione di quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13.
6. Il ricorso alle liste del collocamento ordinario, nel rispetto della normativa vigente, di cui all’art. 23 commi 1, 2, 3, e 5 del D.P.R. 487/94, per quanto attiene i requisiti di ammissibilità al lavoro presso le pubbliche amministrazioni, ha luogo per reclutamento del personale dalla prima alla quarta qualifica funzionale mediante prove selettive (test attitudinali e/o prova pratica).
7. Alle prove selettive di cui al comma precedente è ammesso ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 il personale interno, avente diritto alla riserva per la copertura dei posti di cui al comma 13 successivo, mediante apposita riserva con procedura di selezione specifica.
8. Il corso-concorso pubblico consiste in una selezione di candidati per l’ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. I candidati ammessi al corso saranno in numero superiore almeno tra il 25% e il 50% dei posti messi a concorso. Al termine del corso un’apposita commissione, di cui dovrà far parte almeno un docente del corso, procederà ad esami scritti ed orali con predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti. I criteri e le modalità di svolgimento del corso-concorso saranno predeterminati dall’Amministrazione con atto di Giunta. Allorchè ne ricorrano le condizioni l’ente può dar luogo a procedure di corso-concorso esclusivamente per il personale interno, per le finalità di cui all’art. 6, comma 12 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
9. La chiamata intuitu personae o per selezione per titoli per l’assunzione di dirigenti o funzionari o responsabili di area e/o di servizio a tempo determinato revocabile o rinnovabile con contratto di diritto privato avviene con atto del Sindaco, su delibera di giunta, ai sensi degli artt. 51 – commi 5 e 5-bis – e 36 – comma 5-ter della legge 8 giugno 1990, n. 142. Si considerano posti disponibili quelli vacanti alla data del bando di concorso.
10. I posti disponibili da mettere a concorso devono essere coperti entro 6 mesi dalla data del relativo bando.
11. Per le qualifiche funzionali, i bandi di concorso o di selezione dovranno prevedere una riserva per il personale in servizio a tempo indeterminato – pieno o parziale – pari al 35% dei posti disponibili messi a concorso. Tale percentuale potrà giungere fino al 40%, recuperando le quote eventualmente non utilizzate per mobilità.
12. Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo (a tempo pieno o parziale) appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno al posto anzidetto e con una anzianità di servizio di due anni per i posti a concorso fino alla VII qualifica funzionale. E’ altresì ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con un’anzianità di almeno 3 anni nella stessa area funzionale o di 5 anni in aree funzionali diverse se in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.
13. La riserva non opera per l’accesso a posti unici relativi alle qualifiche apicali delle diverse aree funzionali. In tutti gli altri casi la riserva opera attraverso compensazioni tra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale.
14. Ad integrazione delle norme di cui all’Allegato A del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, si conferma che il requisito del titolo di studio per l’accesso alla settima qualifica funzionale è il diploma di laurea, ad eccezione dei posti di responsabile area tecnica e economico-finanziaria per l’accesso ai quali è richiesto lo specifico titolo di studio ed inoltre o 5 anni di iscrizione all’Albo, o esperienze di servizio per analogo periodo di 5 anni in posizioni di lavoro corrispondenti alle funzioni della qualifica immediatamente inferiore, adeguatamente documentate.
15. La graduatoria del concorso è unica.
16. I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, vengono coperti dagli esterni.
17. Ai sensi dell’art. 6, comma 21 L. 15 maggio 1997 e in deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si vengono a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo.
18. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dalla Giunta e sono composte - ai sensi degli artt. 8 - 1° comma, lett. d) e 61 - 1ø comma, lett. a) del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni previste dall'art. 9 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 - da 3 membri nel modo seguente:
a) Il Segretario Comunale, con funzioni di Presidente;
b) da 2 tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle Pubbliche Amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, purchè essi non siano componenti di organo di direzione politica dell'Amministrazione interessata, che non ricoprono cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali o dalle organizzazioni professionali (membri).
19. Almeno un terzo dei posti di componente delle Commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, é riservato alle donne per il rispetto delle pari opportunità di cui alla legge 10 aprile 1990, n. 125.
20. I requisiti di accesso alle singole qualifiche ed ai singoli profili sono stabiliti nell’atto di approvazione della dotazione organica, ove non diversamente disposto dal presente regolamento.
21. Nel caso di passaggio in mobilità tra Enti, al dipendente viene riconosciuto il salario individuale di anzianità conseguito nel Comune di provenienza.
22. A chiarimento delle norme di cui all’allegato A del D.P.R. n. 347/83, il titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno alla quinta qualifica funzionale è il diploma d’istruzione secondaria di 2° grado (5 anni), fermi restando i particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonché la specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro. Restano, invece, invariate le altre norme per l’accesso alla quinta qualifica funzionale, anche in applicazione del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 e dei contratti collettivi nazionali recepiti dai decreti del Presidente della Repubblica.
23. L’accesso dall’esterno ai posti di istruttore di vigilanza (sesta qualifica funzionale), istituiti ai sensi dell’art. 21, comma 6, del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, confermato dall’art. 29 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, è riservato ai vigili urbani che avranno frequentato e superato con profitto i corsi di formazione ed aggiornamento istituiti con legge regionale, ai sensi dell’art. 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65, o in alternativa altri corsi speciali indetti dallo stesso Ente.
24. Le materie d’esame per l’accesso ai singoli posti sono indicate nel bando di concorso.
25. L’Amministrazione potrà, ove lo ritenga opportuno, seguire i procedimenti previsti dal D.P.C.M. 10 giugno 1986, ai fini degli accessi (test bilanciati e quiz). Altresì a norma dell’art. 7, comma 2-bis, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come integrato dall’art. 7, comma 1 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 può far precedere le prove di esame da preselezioni predisposte anche da aziende specializzate in selezione del personale. I contenuti dei programmi sono stabiliti dall’amministrazione e può prevedere che i programmi siano elaborati da esperti in selezioni.
26. E’ facoltà dell’Ente procedere con quiz a lettura ottica sia per la realizzazione delle selezioni che delle preselezioni,, a seconda della valutazione che di volta in volta viene fatta.
27. Le modalità per l’ammissione dei concorrenti, l’espletamento dei concorsi ed i criteri per la valutazione dei titoli e delle prove sono predeterminati dalle norme del presente regolamento, alle quali l’Amministrazione e le Commissioni Giudicatrici hanno l’obbligo di attenersi, assicurando a tutti i candidati le condizioni di eguaglianza di giudizio garantite dall’art. 51 della Costituzione e dalla L. 10 aprile 1991, n. 125 che detta norme per la pari opportunità tra uomini e donne.
28. Le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato o a carattere stagionale sono disciplinate dalle norme del successivo Capo X.
Articolo 86
Riserva di posti e profili riservati agli interni
1. Per le disposizioni relative alle riserve di posti al personale interno e ai requisiti di partecipazione si rinvia alle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente al momento delle selezioni.
2. I profili professionali in appresso indicati, anche con riferimento all’art. 6, comma 12, della legge 127/97, si intendono caratterizzati da professionalità acquisibile esclusivamente all’interno dell’Ente, in ragione tipica del loro contenuto funzionale che non consente di conseguire dall’esterno un identico contenuto di specializzazione, ritenuto indispensabile ai fini della loro copertura:
? n. 1 posto di Capo Settore Affari Generali, ex Istruttore Direttivo, 7a q.f.
? n. 1 posto di Capo Settore Economico-Finanziario, ex Istruttore Direttivo, 7a q.f.
? nell’ambito del 3° Settore Tecnico: n. 1 posto di Operaio specializzato-Manutentore Impianti, ex esecutore, 4a q.f.
3. I posti in organico relativi ai profili di cui al precedente comma, ai sensi dell’art. 6, comma 12, della legge n. 127/97, previa adozione di apposita deliberazione di Giunta Comunale, dovranno essere coperti mediante procedure concorsuali riservate al personale interno.
Articolo 87
Procedure concorsuali interne
Al "Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione", approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 20 febbraio 1997, è introdotto il seguente art. 4:
1. Alla riserva può accedere il personale in possesso dei seguenti requisiti concorrenti:
a) Aver maturato 10 anni di servizio alle dipendenze del Comune di Corleto Perticara;
b) Aver maturato esperienza di un’anzianità minima di anni 7(sette) nella qualifica funzionale immediatamente inferiore ricompresa nell'attuale Settore di attività in cui è compreso il posto messo a concorso;
c) Essere in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore richiesto per l'accesso dall'esterno;
d) Per l'accesso ai posti di VII qualifica nel Settore Economico Finanziario e nel Settore Tecnico è richiesto, rispettivamente, il diploma di Ragioniere o equipollente ed il diploma di Geometra o equipollente;
e) Non avere avuto provvedimenti disciplinari superiori alla censura nell’ultimo biennio;
2. La selezione per la copertura dei posti da coprire mediante procedure concorsuali riservate al personale interno, avverrà per titoli ed esami: una prova orale ed una prova scritta a contenuto teorico-pratico; per i posti appartenenti all'ex 3a e 4a q.f. funzionale, invece, oltre alla prova orale, si terrà una prova con quesiti a risposta multipla.
E’ possibile avvalersi della procedura del corso-concorso interno.
3. In caso di infruttuosità del concorso per carenza di partecipazione o per inidoneità dei partecipanti, i posti verranno coperti con la procedura di accesso dall’esterno.
4. Analoga procedura è riservata per tutti gli eventuali posti di organico relativi ai profili professionali dell’area informatica di nuova istituzione, i quali sono coperti, in prima applicazione, mediante concorso riservato al personale interno in possesso dei requisiti prescritti, a termini dell’art. 10 del D.L. 24 novembre 1990. N. 344, convertito, con modificazioni, in legge 23 gennaio 1991, n. 21.
Articolo 88
Concorsi interni
Al "Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione", approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 20 febbraio 1997, è introdotto il seguente art. 15:
1. Ai concorsi interni per i posti previsti dall'art. 86 del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi Comunali si applicano le norme specificatamente stabilite dal presente Regolamento per la partecipazione dei dipendenti in servizio di ruolo presso il Comune ai concorsi stessi.
2. La costituzione e il funzionamento delle Commissioni Giudicatrici, la valutazione dei titoli, l'espletamento e la valutazione delle prove, sono disciplinate dalle norme del presente disciplinare, con i riferimenti speciali in esse già previsti per i concorsi interni.
3. Per i concorsi interni la presidenza delle Commissioni può essere affidata anche al Capo del Settore nel cui ambito il posto messo a concorso rientra.
4. Nella domanda di partecipazione al concorso interno non sono richieste le dichiarazioni di cui alle lettere c), d), e), f), g) del primo comma dell'art. 12. Non é dovuta la tassa di concorso.
5. Si applicano ai concorsi suddetti le norme relative all'efficacia delle graduatorie previste dall'art. 5, in quanto pertinenti.