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 Ignora collegamentiHome > Statuto e regolamenti > Regolamenti > Accertamento con noleggio...

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 1 agosto 1996. Successivamente modificato con la deliberazione consiliare n. 74 del 29 novembre 1996(l'art. 3) e con la deliberazione consiliare n. 59 del 30 novembre 1998

Regolamento comunale per il Servizio
con Autoveicoli da noleggio con conducente

Art. 1
Disciplina del Servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità alle vigenti disposizioni di legge, che viene istituito nel territorio di questo Comune, é disciplinato:
a) dagli artt. 105 e 113 del T.U. n. 1.740 dell'8 dicembre 1933, tenuti in vigore dall'art. 145, 2° comma, del T.U. n. 393 del 15 giugno 1959, così come successivamente integrati e modificati;
b) dall'art. 57, 1° comma, lett. c), del Testo Unico n. 393 del 15 giugno 1959, così come successivamente integrati e modificati;
c) dal T.U. n. 393 del 15 giugno 1959 e dal relativo regolamento di esecuzione n. 420 del 30.06.59, così come successivamente integrati e modificati;
d) dai regolamenti CEE 543/69, 1.463/70, 2.827/77 e 2.828/77, così come successivamente integrati e modificati;
e) dalle leggi n. 62 del 14 febbraio 1974 e n. 294 del 14 agosto 1974, così come successivamente integrate e modificate;
f) dall'art. 19, 1° comma, lett. b) e art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, così come successivamente integrati e modificati;
g) dalla legge n. 382 del 22 luglio 1975, così come successivamente integrata e modificata;
h) dal D.Lgs. n. 285/92, in particolare gli artt. 85 e 86;
i) dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21;
j) dalla normativa "Antimafia";
k) dalla Legge Regionale n. 28 del 10 giugno 1996
l) dalle disposizioni del presente regolamento:

Art. 2
Natura e caratteristiche del Servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza le prenotazioni di trasporto per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, presso la rimessa del vettore,
2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse, salvo quanto previsto all'art. 21 del presente regolamento e dal 5° comma dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;

Art. 3
Numero degli autoveicoli

1. N. 10(dieci) autovetture con un massimo di 8 posti, oltre l'autista, di cui n. 2 idonei al trasporto di soggetti portatori di handicap;
2. I requisiti degli autoveicoli destinati al servizio di autonoleggio da rimessa saranno valutati dalla Commissione di cui al successivo art. 18.

Art. 4
Figure giuridiche

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previste dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarzi in corsorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 21/92.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, é consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusioni dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al precedente comma 1, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 5
Domanda per svolgere l'esercizio del servizio

1. Chi intende ottenere un'autorizzazione per l'esercizio di servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda per iscritto, in competente bollo, diretta al Sindaco con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge n. 15/68.
2. Nella domanda, oltre le generalità, la residenza e la cittadinanza, il richiedente deve specificare:
" la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
" la propria posizione nei riguardi degli obblighi scolastici;
" essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Corleto Perticara;
" di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso o, in caso positivo, specificare quale condanne penali ha riportato e quali procedimenti penali sono in corso;
" di essere di sana e robusta costituzione fisica. In caso contrario specificare i problemi di salute di cui si soffre che possono essere limitativi ai fini dell'esercizio dell'autorizzazione.
" di avere preso conoscenza del presente regolamento e di accettarlo integralmente;
" di impegnarsi a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento di tale servizio;
" di essere in possesso dei seguenti requisiti:
- patente di guida;
- iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso le Camere di Commercio(Art. 6, comma 1, legge n. 21/92)
- abilitazione profssionale prevista dall'ottavo e dal nono comma dell'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina stradale, approvato con con D.p.R. 15.06.59, n. 393 e successive modifiche ed integrazioni;
" di essere in possesso di eventuali titoli preferenziali, di eventuali altri titoli o elementi che il richiedente riterrà utili far presente in relazione al servizio che si intende espletare ed ai fini dell'assegnazione dell'autorizzazione.
" il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e l'ubicazione della rimessa.
3. L'Amministrazione ha facoltà di verificare ed accertare d'ufficio ed acquisire la documentazione necessaria per verificare quanto dichiarato dal richiedente ed il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Art. 6
Titoli preferenziali

1. Nell'Assegnazione dell'autorizzazione costituiscono titoli preferenziali:
a) l'avere esercitato il servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per almeno 6 mesi, ovvero essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo;
b) essere in possesso di titoli stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per l'assunzione agli impieghi pubblici;
c) iscrizione all'albo delle imprese artigiane tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'attività di trasporti ai sensi della legge 8 agosto 1938, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni;
d) essere residenti nel Comune di Corleto Perticara;
e) altri ed eventuali titoli che i richiedenti ritengono di dover far valere e che l'amministrazione comunale ritenga validi ai fini di che trattasi. Nel caso di parità di titoli, l'assegnazione dell'autoriuzzazione viene fatta tenendo conto della data della domanda o di altri elementi utili allo scopo.

Art. 7
Documentazione.

1. Il Sindaco, tenuto conto della graduatoria ed in esecuzione della deliberazione consiliare di assegnazione delle autorizzazioni, comunica agli interessati l'accoglimento delle domande con l'invito a produrre al Comune, entro 30 giorni - a pena di decadenza - dall'avvenuta notifica della comunicazione e prima del rilascio dell'autorizzazione, i seguenti documenti:
a) certificato rilasciato dal Sindaco, comprovante l'iscrizione nel registro dei mestieri ambulanti(art. 19, punto 14, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in riferimento all'art. 121 del T.U. della legge di P.S. 18 giugno 1931, n. 773;
b) patente di guida
c) certificato d'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso le Camere di Commercio(Art. 6, comma 1, legge n. 21/92)
d) certificato di abilitazione professionale prevista dall'ottavo e dal nono comma dell'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina stradale, approvato con con D.p.R. 15 giugno 1959, n. 393 e successive modifiche ed integrazioni;
e) carta di circolazione attestante la proprietà del veicolo da adibire al servizio;
f) documentazione attestante la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio;
g) planimetria della rimessa sottoscritta da un tecnico abilitato e certificati di abitabilità e di agibilità della stessa;
h) dichiarazione sostitutiva ai fini degli adempimenti "antimafia";
i) ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della tassa di con cessione comunale;
j) polizza si assicurazione sui rischi derivanti da responsabilità civile per le persone e le cose trasportate e investite con massimali adeguati alle esigenze del pubblico servizio;
k) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per l'attività dei trasporti o certificato d'iscrizione all'albo delle Imprese Artigiane ai sensi della legge n. 860 del 25 luglio 1956.
l) certificato di cittadinanza italiana;
m) certificato di residenza nel Comune;
n) certificato attestante l'adempimento scolastico;
o) certificato medico, di data non anteriore a quello della comunicazione della domanda, rilasciata dalla struttura sanitaria competente per legge, dal quale risulti che l'interessato é di sana e robusta costituzione e non é affetto da malattie comntaggiose;
p) documentazione degli eventuali titoli di preferenze di cui all'art. 6 fatti valere.

Art. 8
Assegnazione dell'autorizzazione

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente, occorre il possesso delll'autorizzazione Comunale di esercizio, la quale é assegnata dal Consiglio Comunale.
2. L'assegnazione dell'autorizzazione viene fatta in base ad una regolare graduatoria predisposta attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestirla in forma singola o associata.

Art. 9
Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione Comunale d'esercizio é rilasciata dal Sindaco, in esecuzione di delibera della deliberazione consiliare si assegnazione per ogni autoveicolo ammesso al servizio, con l'indicazione del tipo e caratteristiche dell'autoveicolo stesso e dell'ubicazione dell'autorimessa.

Art. 10
Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione Comunale d'esercizio ha durata di anni 9(nove) anni fatti salvi i casi in cui l'autorizzazione stessa potrà essere ritirata prima della scadenza secondo quanto previsto dall'Art. 12.

Art. 11
Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione Comunale d'esercizio non può essere trasferita senza l'assenso del Sindaco, il quale vi provvede conformemente alle norme del presente regolamento e delle vigenti disposizioni di legge.
2. Sono previsti i seguenti casi di trasferibilità delle licenze:
3. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente é trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purche iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il 60° anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
4. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchŠ iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti.
5. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 12
Parziale ritiro dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni Comunali d'esercizio possono essere parzialmente ritirate con le modalità e per il numero da stabilirsi dall'Amministrazione Comunale quanto occorra addivenire ad una trasformazione dei servizi o per altri motivi di pubblico interesse.
2. Nel caso che si verifichi la necessità di ridurre il numero degli autoveicoli circolanti, la riduzione sarà attuata secondo criteri che saranno stabiliti con apposito provvedimento, sentita la Commissione Comunale Consultiva.

Art. 13
Diffida

1. Il Sindaco diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o suo valido sostituto:
a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
b) non eserciti con regolarità il servizio;
c) non presenti l'autoveivolo alle visite di accertamento di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione Comunale;
d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza darne la prescritta comunicazione al Sindaco;
e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri Comuni;
f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 14
Sanzioni

1. Fermo restanti le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca, e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento ed alla legge regionale n. 28/96, che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, sono punite:
a) con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme del precedente comma 1°, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione, revoca e decadenza, sono quelle previste dall'art. 14, 2° comma, della legge Regionale n. 28/96 che qui, insieme ai comma 3°, 4° e 5° del medesimo articolo, si intendono integralmnete riportati e trascritti.

Art. 15
Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione Comunale di esercizio può essere sospesa dal Sindaco, sentita la Commissione competente, per un periodo non superiore a 6(sei) mesi, nei seguenti casi:
a) violazione delle vigenti norme comunitarie;
b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
c) violazione di norme vigenti del codice della stradatali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
d) violazione per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del precedente art. 14;
e) violazione di norme amministrative o penali connesse allo esercizio dell'attività;
f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
g) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionante.
2. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 18, dispone il periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3. Per quanto non previsto in materia sanzionatoria nel presente regolamento si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia, ed in particolare agli artt. 16 e 19 della Legge Regionale n. 28/96.

Art. 16
Revoca dell'autorizzazione

1. Il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione Comunale d'esercizio, sentita la Commissione Comunale di cui all'art. 18, nei seguenti casi:
a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale previsti dal D.M. n. 448 del 20 dicembre 1991, recepiti con D.C.R. n. 1.259 del 22 febbraio 1994;
b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 15;
c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 18 della Legge Regionale n. 28/96;
d) quando sia intervenuta una condanna con sentenza passa in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena superiore ai due anni;
e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni della Legge Regionale n. 28/96;
f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
g) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
i) In ogni momento, qualora venga accertato il venire meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Sindaco provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.
2. Nel caso di accertate violazioni delle norme tariffarie il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.

Art. 17
Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Sindaco, sentita la Commissione Comunale di cui all'art. 18 del presente regolamento, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
a) per mancato inizio del servizio nei termini previsti dal successivo art. 22;
b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
c) per morte del titolare dell'autorizzazione, quando gli eredi legittimi, salvo quanto disposto al precedente art. 11, non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini stabiliti agli art. 8 e 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.
2. La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 18
Commissione Comunale Consultiva

1. E' istituita una Commissione Comunale Consultiva alla quale sono affidati i compiti e le funzioni assegnategli dal presente Regolamento Comunale e dalla Legge Regionale n. 28/96.
2. La composizione della commissione é individuata dal Consiglio comunale ed é successivamenete nominata dalla Giunta Comunale.

Art. 19
Verifica e revisione degli autoveicoli.

1. Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell'ammissione al servizio e poi una volta all'anno, a verifica da parte della commissione comunale di cui al precedente art. 18. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici Periferici della Motorizzazione Civile.
2. Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà renderne informato il Sindaco per la denunzia al competente ufficio della Motorizzazione Civile.
3. Ove l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro un termine che sarà fissato caso per caso, sarà provveduto alla revoca dell'autorizzazione a norma dell'art. 16, lett. g).

Art. 20
Autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e devono essere dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.
2. Gli autoveicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti.

Art. 21
Sostituzione degli autoveicoli

1. Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del Sindaco di intesa con la Commissione di cui al precedente art. 18.
2. L'autoveicolo che sia fermo per riparazione può essere sostituito, previa autorizzazione dello stesso Sindaco, per il solo periodo di fermo, da altro autoveicoli di prescrizione che potrà circolare avvalendosi dell'autorizzazione Comunale dell'autoveicolo in riparazione.

Art. 22
Inizio del servizio

1. Il richiedente, dichiarato assegnatario dell'autorizzazione Comunale d'esercizio, ha l'obbligo di iniziare entro 60 giorni dalla data del rilascio della stessa. Detto termine potrà essere prorogato ad un massimo di giorni 90 ove l'interessato dimostri di non avere la disponobilità dell'autoveicolo per causa di forza maggiore.
2. L'Interessato, dovrà comunque dimostrare di avere provveduto alla ordinazione dell'autoveicolo entro 30 giorni dalla notifica dell'autorizzazione.

Art. 23
Corrispettivo

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente é direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore nel rispetto delle disposizioni in materia emanate dal Ministro dei trasporti in eseuzione del'art. 13, 4° comma, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 24
Facoltà per le autovetture di stazionare su aree pubbliche.

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente hanno facoltà a stazionare sulle aree pubbliche all'uopo individuate dal Comune.

Art. 25
Sospensione della corsa

1. Qualora per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonare pagando solo la quota proporzionale a quella convenuta.

Art. 26
Disponibilità dell'autoveicolo noleggiato

1. Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendano disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il conducente può concordare la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

Art. 27
Responsabilità nell'esercizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, fa carico esclusivamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del conducente e del Comune.
2. Nel caso in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi ai conducenti degli autoveicoli fanno carico le responsabilità personali, di carattere penale e civile, agli stessi derivanti per la qualifica rivestita.

Art. 28
Obblighi per i conducenti degli autoveicoli

1. I conducenti degli autoveicoli da noleggio con conducente, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civiltà, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.
2. In particolare essi hanno l'obbligo di:
a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
b) segnalare tempestivamente al competente Ufficio Comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;
c) presentarsi regolarmente alle verifiche di cui all'art. 19 e di attenersi alle prescrizioni imposte dal Comune a seguito delle verifiche stesse;
d) rispettare i corrispettivi concordati nel rispetto del l'art. 23;
e) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
f) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e, nel caso si riperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso alla Polizia Municipale, al più presto, per agevolarne la restituzione al proprietario;
g) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento.

Art. 29
Divieti per i conducenti di autoveicoli

1. Ai conducenti degli autoveicoli da noleggio é fatto divieto di:
a) esercitare servizi ad itinerari fissi con orario e tariffe prestabiliti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoria- mente autorizzati;
b) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
c) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentiti dalle caratteristiche dell'autoveicolo;
d) portare animali propri nell'autoveicolo;
e) deviare, di loro iniziativa, del camino più breve per recarsi nel luogo richiesto dal passeggero;
f) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore del corrispettivo pattuito, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
g) fermare l'autoveicolo interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;

Art. 30
Approvazioni delibere Comunali

1. Il presente regolamento, nonchè le sue eventuali modifiche, é sottoposto all'esame della Commissione Regionale Consultiva istituita ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 28/96.

Art. 31
Disposizioni finali.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fà espresso richiamo alle vigenti disposizioni di legge statali e regionali ed agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.


art. 7 che prevede che Il Sindaco, tenuto conto della graduatoria ed in esecuzione della deliberazione consiliare di assegnazione delle autorizzazioni, comunica ......;
art. 8 che prevede:
3. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente, occorre il possesso dell'autorizzazione Comunale di esercizio, la quale é assegnata dal Consiglio Comunale.
4. L'assegnazione dell'autorizzazione viene fatta in base ad una regolare graduatoria predisposta attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestirla in forma singola o associata.
Art. 9 che prevede che l'autorizzazione Comunale d'esercizio é rilasciata dal Sindaco, in esecuzione della deliberazione consiliare di assegnazione per ogni autoveicolo ammesso al servizio, con l'indicazione del tipo e caratteristiche dell'autoveicolo stesso e dell'ubicazione dell'autorimessa;

Ritenuto, al fine di accellerare l'iter procedurale e burocratico ai fini del rilascio delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, dover attribuire la competenza ad approvare la graduatoria e l'assegnazione delle autorizzazioni alla Giunta Comunale, in luogo del Consiglio, così come previsto nei precitati articoli 7, 8 e 9 del Regolamento;

Visti i seguenti articoli del "Regolamento Comunale per il servizio con autoveicoli da noleggio con conducente", approvato con deliberazioni consiliari n. 48/96 e n. 74/96:
art. 3, 2° comma, che prevede:
3. I requisiti degli autoveicoli destinati al servizio di autonoleggio da rimessa saranno valutati dalla Commissione di cui al successivo art. 18.
art. 19 che prevede:
4. Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell'ammissione al servizio e poi una volta all'anno, a verifica da parte della commissione comunale di cui al precedente art. 18. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici Periferici della Motorizzazione Civile.
5. Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà renderne informato il Sindaco per la denunzia al competente ufficio della Motorizzazione Civile.
6. Ove l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro un termine che sarà fissato caso per caso, sarà provveduto alla revoca dell'autorizzazione a norma dell'art. 16, lett. g).
art. 21 che prevede:
1. Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del Sindaco di intesa con la Commissione di cui al precedente art. 18.
2. ……omissis..........

Ritenuto, al fine di accellerare l'iter procedurale e burocratico ai fini del rilascio e della gestione delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, dover eliminare dal regolamento in argomento il riferimento ed il ricorso alla Commissione Comunale per quegli aspetti che rappresentano solo un ulteriore ostacolo burocratico. Di conseguenza:
il 2° comma dell'art. 3, é abrogato.
l'art. 19 é abrogato.
nel primo comma dell'art. 21il periodo: ..d'intesa con la commissione di cui al precedente art. 18 é abrogato.

Visto l'art. 30 del "Regolamento Comunale per il servizio con autoveicoli da noleggio con conducente", approvato con deliberazioni consiliari n. 48/96 e n. 74/96, che prevede:
2. Il presente regolamento, nonchè le sue eventuali modifiche, é sottoposto all'esame della Commissione Regionale Consultiva istituita ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 28/96.

Considerato che la competenza delle funzioni amministrative in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea sono state delegate ai Comuni dalla Legge Regionale n. 28 del 10 giugno 1996, l'adozione dei relativi regolamenti e le successive modifiche sono di competenza esclusivamente comunale, per cui il precitato art. 30 non ha motivo di esistere e va quindi abrogato;

Visti:
" il D.Lgs. n. 285/92 "Nuovo Codice della Strada";
" la Legge 15 gennaio 1992, n. 21, ad oggetto "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
" la Legge Regionale 10 giugno 1996, n. 28, recante norme in materia di "Delega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. Definizione dei criteri regolamentari";

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

d e l i b e r a

1) la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente dispositivo, nel quale si intende integralmente riportata e trascritta;

2) modificare gli artt. 7, 8 e 9 del Regolamento Comunale per il servizio con autoveicoli da noleggio da rimessa con conducente approvato con deliberazioni consiliari n. 48/96 e n. 74/96, attribuendo la competenza ad approvare la graduatoria e l'assegnazione delle autorizzazioni alla Giunta Comunale in luogo del Consiglio Comunale;

3) approvare l'allegata nuova formulazione degli artt. 7, 8 e 9 del Regolamento Comunale per il servizio con autoveicoli da noleggio da rimessa con conducente approvato con deliberazioni consiliari n. 48/96 e n. 74/96;

4) il Regolamento Comunale per il servizio con autoveicoli da noleggio da rimessa con conducente approvato con deliberazioni consiliari n. 48/96 e n. 74/96 é così modificato:
il 2° comma dell'art. 3, é soppresso.
l'art. 19 é soppresso
nel primo comma dell'art. 21 l'inciso: ..d'intesa con la commissione di cui al precedente art. 18. É soppresso.
L'art. 30

5) approvare l'allegata nuova formulazione degli artt. 3 e 21 del Regolamento Comunale per il servizio con autoveicoli da noleggio da rimessa con conducente approvato con deliberazioni consiliari n. 48/96 e n. 74/96;

6) incaricare il sig. Nicola Calabrese di disporre della pubblicità di rito per le modifiche in argomento;

7) trasmettere copia della presente deliberazione:
- all'Albo Pretorio
- al servizio "Polizia Locale-Attività Produttive-Mercati e Fiere"
- sig. Vincenzo Magaldi, responsabile del procedimento
- al Comitato Regionale di Controllo - Sezione Provinciale di Potenza - per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 17, comma 33, della legge 15 maggio 1997, n. 127
- al sig. Nicola Calabrese

Art. 7
Documentazione.

2. Il Sindaco, tenuto conto della graduatoria ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale di assegnazione delle autorizzazioni, comunica agli interessati l'accoglimento delle domande con l'invito a produrre al Comune, entro 30 giorni - a pena di decadenza - dall'avvenuta notifica della comunicazione e prima del rilascio dell'autorizzazione, i seguenti documenti:
q) certificato rilasciato dal Sindaco, comprovante l'iscrizione nel registro dei mestieri ambulanti(art. 19, punto 14, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in riferimento all'art. 121 del T.U. della legge di P.S. 18 giugno 1931, n. 773;
r) patente di guida
s) certificato d'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso le Camere di Commercio(Art. 6, comma 1, legge n. 21/92)
t) certificato di abilitazione professionale prevista dall'ottavo e dal nono comma dell'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina stradale, approvato con D.p.R. 15 giugno 1959, n. 393 e successive modifiche ed integrazioni;
u) carta di circolazione attestante la proprietà del veicolo da adibire al servizio;
v) documentazione attestante la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio;
w) planimetria della rimessa sottoscritta da un tecnico abilitato e certificati di abitabilità e di agibilità della stessa;
x) dichiarazione sostitutiva ai fini degli adempimenti "antimafia";
y) ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della tassa di con cessione comunale;
z) polizza si assicurazione sui rischi derivanti da responsabilità civile per le persone e le cose trasportate e investite con massimali adeguati alle esigenze del pubblico servizio;
aa) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per l'attività dei trasporti o certificato d'iscrizione all'albo delle Imprese Artigiane ai sensi della legge n. 860 del 25 luglio 1956.
bb) certificato di cittadinanza italiana;
cc) certificato di residenza nel Comune;
dd) certificato attestante l'adempimento scolastico;
ee) certificato medico, di data non anteriore a quello della comunicazione della domanda, rilasciata dalla struttura sanitaria competente per legge, dal quale risulti che l'interessato é di sana e robusta costituzione e non é affetto da malattie contagiose;
ff) documentazione degli eventuali titoli di preferenze di cui all'art. 6 fatti valere.

Art. 8
Assegnazione dell'autorizzazione

5. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente, occorre il possesso dell'autorizzazione Comunale di esercizio, la quale é assegnata dalla Giunta Comunale.
6. L'assegnazione dell'autorizzazione viene fatta in base ad una regolare graduatoria predisposta attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestirla in forma singola o associata.

Art. 9
Rilascio dell'autorizzazione

2. L'autorizzazione Comunale d'esercizio é rilasciata dal Sindaco, in esecuzione di delibera della deliberazione di Giunta Comunale si assegnazione per ogni autoveicolo ammesso al servizio, con l'indicazione del tipo e caratteristiche dell'autoveicolo stesso e dell'ubicazione dell'autorimessa.


Art. 3
Numero degli autoveicoli

1. N. 10(dieci) autovetture con un massimo di 8 posti, oltre l'autista, di cui n. 2 idonei al trasporto di soggetti portatori di handicap;
2. Abrogato(con deliberazione consiliare n. 59/98.

Art. 19
Verifica e revisione degli autoveicoli.

Abrogato (con deliberazione consiliare n. 59/98)

Art. 21
Sostituzione degli autoveicoli

1. Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del Sindaco.(modificato con deliberazione consiliare n. 59/98).
2. L'autoveicolo che sia fermo per riparazione può essere sostituito, previa autorizzazione dello stesso Sindaco, per il solo periodo di fermo, da altro autoveicoli di prescrizione che potrà circolare avvalendosi dell'autorizzazione Comunale dell'autoveicolo in riparazione.

Art. 30
Approvazioni delibere Comunali

Abrogato (con deliberazione consiliare n. 59/98)

 

 

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