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Approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 28 novembre 2005

Regolamento di Polizia Urbana

CAPO  I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 - Finalità.

Il presente Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e nel rispetto delle norme speciali vigenti per le varie fattispecie considerate, comportamenti rituali nella vita della città onde assicurare l’ordinata convivenza, la sicurezza dei cittadini, la tutela dei beni dell’ente, il decoro dell'ambiente urbano, la qualificazione dello stesso, la più ampia fruibilità del patrimonio comune e la tutela della qualità della vita e dell’ambiente.

Oltre alle norme contenute o comunque richiamate nel presente Regolamento, devono osservarsi le singole disposizioni emanate dall'Autorità Comunale per situazioni contingenti relative agli ambiti di cui al comma precedente ed i relativi ordini emessi dagli addetti di Polizia Municipale, o di altri uffici comunali, nei limiti dei poteri loro conferiti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 2 - Ambito di applicazione.

  

La disciplina regolamentare si applica in genere al territorio comunale comprensivo del suolo pubblico, dei luoghi privati soggetti a servitù di pubblico passaggio o comunque aperti al pubblico, di parchi e giardini pubblici, dei monumenti o beni di particolare valore artistico, culturale e religioso insistenti su aree pubbliche, dei luoghi dedicati al culto e alla memoria dei defunti, delle facciate e manufatti esterni di edifici la cui stabilità e decoro necessita di salvaguardia, degli impianti in genere di uso comune, delle aree private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragioni di sicurezza pubblica e di tutela del decoro urbano e dell'ambiente.

Art. 3 - Pubblicità del Regolamento.

            Il presente Regolamento resterà sempre depositato nella Segreteria del Comune a disposizione di chiunque ne volesse prendere cognizione. Verrà pure provveduto a che sia disponibile, per via telematica, sul sito internet ufficiale del Comune di Corleto Perticara, oltre che presso l’Ufficio della Polizia Municipale del medesimo Ente.

CAPO  II

SICUREZZA E DECORO URBANO

 

Art. 4 - Comportamenti vietati ai fini di sicurezza dei luoghi e delle persone.

1) - Per garantire la sicurezza dei luoghi e delle persone è fatto divieto di:

  • arrampicarsi su monumenti, pali, cancelli, recinzioni, impianti di segnaletica, alberi o legarsi e incatenarsi ad essi, scuotere e far ondeggiare paline, transenne e simili;
  • collocare o esporre anche temporaneamente in aree pubbliche o di pubblico passaggio oggetti taglienti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità senza adottare le relative cautele;
  • collocare vasi di fiori o altri oggetti mobili su finestre, balconi e simili se non idoneamente assicurati con sistemi funzionali a impedirne la caduta. L'innaffiamento di vasi di fiori o piante sui balconi e simili nonché il lavaggio dei medesimi deve avvenire senza comportare stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti al fabbricato;
  • incatenare o fissare alla segnaletica e agli impianti stradali o di arredo urbano in genere velocipedi, ciclomotori, motocicli, veicoli a braccia e quant’altro;
  • lanciare palle di neve, generi alimentari, schiuma o materiali vari in grado comunque di recare danno ai beni del patrimonio comune o dioffendere la persona, lordarne gli abiti o recare danno a beni di sua disponibilità;
  • tenere in opera pozzi o cisterne le cui bocche o sponde non siano munite di idoneo parapetto di chiusura o ripari comunque idonei a impedire che vi cadano persone, animali e oggetti in genere;
  • sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti, ancorché per stretta necessità, senza osservare le opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone;
  • usare o manomettere, quando non rientri nei poteri e funzioni delle persone che pongono in essere tale comportamento, gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso;
  • recare guasti alle lampade della pubblica illuminazione o danneggiare le condutture del gas,  dell’acqua potabile e della rete fognaria.
Art. 5 - Disposizioni particolari in materia di prevenzione dal rischio di incendi.

1) - Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione di incendi è fatto  divieto di:

  • detenere nei locali ad uso abitativo e loro pertinenze, negozi ed esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici o per l'attività ricorrente nel locale o esercizio;
  • accendere fuochi per bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o materiali simili salvo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale.
  • L’uso di bracieri, griglie, barbecue è consentito a condizione che non rechi molestia al vicinato, non provochi immissione di fumo su luoghi di pubblico transito e non crei rischi d’incendio.
Art. 6 - Disposizioni particolari per lo sgombero di neve e ghiaccio.
  • I proprietari, amministratori o conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati, al fine di tutelare l’incolumità delle persone devono provvedere direttamente, ove possibile, alla tempestiva rimozione dei ghiaccioli o blocchi di neve che si formino su grondaie, balconi, davanzali ed altre sporgenze simili.
  • La neve ed il ghiaccio che i privati cittadini rimuovono da cortili o altri luoghi privati non devono essere accumulati o sparsi in modo tale da impedire l’agevole passaggio delle persone e dei veicoli quando si tratta di strade carrozzabili.
  • Valutata l'entità del fenomeno nevoso e le conseguenti proporzionate misure da adottare a tutela della sicurezza dei cittadini, il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre particolari obblighi per proprietari, amministratori e conduttori di immobili per lo sgombero della neve dai marciapiedi e regolamentare le operazioni di sgombero della neve o ghiaccio da tetti o parti sopraelevate di stabili.
Art. 7 - Comportamenti vietati a tutela del decoro urbano.

1) - Per garantire il decoro urbano è fatto divieto di:

  • imbrattare con scritte, affissioni e disegni gli edifici pubblici, i monumenti e beni artistici culturali e religiosi in genere, le panchine, gli arredi urbani, gli alberi, gli attrezzi dei giochi e altri manufatti di pubblico utilizzo o comunque di pubblica utilità, le targhe viarie e le piastrine dei numeri civici;
  • affiggere manifesti fuori dei posti per ciò stabiliti; è vietato, altresì, coprire o deteriorare i manifesti  affissi per ordine o concessione dell’autorità comunale;
  • espletare operazioni di lavaggio presso fontane pubbliche, immergersi nelle stesse, gettarvi detriti,  pietre  o altre sostanze solide o liquidee farne, comunque, uso improprio;
  • soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
  • dipingere, verniciare o lubrificare vetrine, porte, cancellate, muri o altri manufatti su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio o comunque aggettanti sulle aree medesime, senza opportunamente ripararle o comunque segnalarle a tutela di chi vi transita;
  • esercitare attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerantefuori dagli spazi e     con modalità diverse dalle forme autorizzate.
Art. 8 -  Obblighi dei proprietari di immobilie altri soggetti in materia di sicurezza urbana.
  • I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da allontanare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre od altro materiale.
  • Ai proprietari di immobili, nonché agli inquilini, è vietato occupare con veicoli, oggetti e suppellettili varie, accessi, passaggi e anditi delle case, recando intralcio all’altrui transito.
  • I proprietari di cortili, terreni scoperti, aree pertinenziali a case di civile abitazione, terrazze, pensiline e tettoie devono provvedere alla ordinaria pulizia dei siti nonché a falciare l’erba alta ed i rovi ivi insistenti. Devono altresì assicurare che fronde, rami, arbusti non debordino sulla sede stradale ad altezza inferiore a m. 5.
  • I proprietari di manufatti o aree confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono curare che gli stessi o le recinzioni delle aree medesime, se esistenti, a delimitazione della proprietà privata, siano prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati collocati ad altezza inferiore a m. 2,50.
  • I proprietari o amministratori di stabili devono assicurare l'efficienza e funzionalità dei canali di gronda e pluviali delle acque meteoriche e delle condutture presenti nell’edificio.
  • È consentito, dal 15 ottobre al 15 maggio di ogni anno, a coloro che ne fanno richiesta e quando ve ne siano le condizioni, tenere su suolo pubblico legna da ardere. Gli interessati dovranno assicurare la pulizia dell’area circostante quella occupata, dovranno assicurarsi di non arrecare intralcio alla circolazione pedonale e/o veicolare, dovranno rilasciare al Comune apposita dichiarazione di responsabilità in caso di danni a terzi. La legna depositata su suolo comunale non potrà in alcun modo superare ml 1,30 in altezza.
Art. 9 - Obblighi dei proprietari di immobilied altri soggetti in materia di decoro urbano.
  • Ai proprietari o ai gestori di attività commerciali è fatto obbligo di pulizia e idonea manutenzione delle vetrine, soglie, ingressi, aree pubbliche concessionate e marciapiede immediatamente antistante il negozio. La pulizia deve essere eseguita senza arrecare molestie o irritazioni ai passanti.
  • A salvaguardia del decoro urbano gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle facciate di edifici che prospettano su vie, corsi, piazze o che siano comunque visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio. Lo stesso obbligo è posto a carico dei proprietari o inquilini delle singole unità abitative per tendaggi e infissi collocati negli immobili.
  • È consentito tenere dei vasi di fiori e/o di piantine ornamentali gratuitamente entro ml 1 dal muro dei propri immobili o in uso, ad ornamento degli stessi, sul suolo comunale, a condizione che i vasi stessi non intralcino in alcun modo il transito dei pedoni e/o dei veicoli, siano in linea con i principi generali del decoro pubblico. L’autorità comunale potrà valutare caso per caso la compatibilità dell’ubicazione.
  • È consentito che i cittadini abbelliscano le strade del proprio rione con piante e/o fiori a condizione che ne facciano richiesta all’autorità comunale che valuterà caso per caso le condizioni per l’eventuale autorizzazione.

 

CAPO  III

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

Art. 10 – Animali da affezione

  • Chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere a garantirgli ambiente e cure adeguate ai relativi bisogni, fisiologici ed etologici.
  • E’ vietato tosare, ferrare, strigliare  e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
  • E’ vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque di pubblico transito.

 

Art. 11 – Cani

  • Chiunque detiene, a qualsiasi titolo, ovvero possiede un cane e/o accetta di occuparsene, è responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere dei relativi cuccioli.
  • Chiunque detiene, a qualsiasi titolo, ovvero possiede un cane e/o accetta di occuparsene, deve:
  • provvedere a che l’animale sia iscritto all’anagrafe canina e  contrassegnato da apposito codice di riconoscimento impresso sul medesimo mediante tatuaggio indolore o microchip;
  • assumere tutti gli accorgimenti idonei perché il cane non dia luogo, in particolare durante le ore notturne, a disturbo della quiete pubblica e privata con insistenti latrati, guaiti, ecc. Gli operatori di cui all’art. 18 di questo Regolamento oltre a  contestare la violazione del presente obbligo al proprietario o detentore diffideranno, formalmente, il medesimo, affinché faccia in modo che l’animale non rechi ulteriore disturbo;
  • fare in modo che i cani delle specie aggressive, siano, comunque, condotti al guinzaglio, dotati di museruola a paniere al fine di poter circolare per le strade cittadine utilizzate al solo passeggio, nelle piazze e/o negli spazi aperti ogni qualvolta c’è un concentramento di persone ed in ogni caso nei locali pubblici o privati aperti al pubblico;
  • I cani randagi nel territorio del Comune di Corleto Perticara verranno accalappiati dalla società convenzionata con l’Ente, condotti presso il canile sanitario della stessa società e sottoposti a visita, ad interventi di pronto soccorso, ed eventuali trattamenti terapeutici e/o trattamenti profilattici contro le malattie infettive trasmissibili, nonché ad interventi di sterilizzazione

CAPO IV

NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

 

Art. 12 - Prescrizioni e obblighi per la pulizia dell'abitato.

  • E' vietato imbrattare o lordare il suolo pubblico per espletare proprie attività od operazioni di nettezza della persona, di animali o cose.
  • Fatte salve le necessarie e ordinarie operazioni di pulizia da attuarsi con modalità tali da non recare nocumento o disagio ad altri é vietato gettare, spandere, lasciare cadere qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi ed aree pubbliche o private soggette a pubblico passaggio, nei cortili condominiali, corsi e specchi d'acqua, nelle caditoie per la raccolta delle acque meteoriche.
  • Non è consentito al fuori delle finestre, dei balconi e delle terrazze prospicienti luoghi pubblici, esporre biancheria, panni, indumenti e simili a meno che il gocciolamento non avvenga su suolo privato appartenente allo stesso proprietario. Ne è consentita l'esposizione nei cortili e aree interne quando col gocciolamento rechino molestia in qualsiasi modo alle abitazioni sottostanti.
  • È assolutamente vietata l’esposizione degli indumenti di cui al comma precedente lungo i percorsi delle processioni, a meno che non si tratti di addobbi.
  • È vietato in luoghi pubblici o aperti all’uso pubblico la lavatura di autoveicoli, motoveicoli, cani e simili.

 

Art. 13 - Disposizioni particolari per il trasporto di materiale polverulente e aree di cantiere.

  • La circolazione sul territorio comunale dei veicoli destinati al trasporto di materiali che per natura e consistenza possono dar luogo al rilascio di polvere o di fango è consentita solo qualora detti veicoli siano dotati di caratteristiche costruttive o di strutture integrative atte a impedire ogni spargimento di acqua o fango ed ogni dispersione di polveri derivanti dal carico stesso.
  • I veicoli destinati al trasporto di inerti, materiali di risulta o comunque materiali polverulenti nonché macchine operatrici, carrelli e altri veicoli provenienti da aree di cantieri edili o stradali o sterrate in genere possono circolare sul territorio comunale a condizione che ruote, assali, telai e carrozzeria siano esenti da imbrattamento e non diano luogo a rilasci di fango e dispersione di polvere. I veicoli transitanti sulle piste sterrate e di lavoro o sulla viabilità interna, sulle aree di cantiere e stradali dovranno regolare la velocità onde evitare il sollevarsi o propagarsi delle polveri giacenti al suolo.
  • I responsabili dei cantieri o aree di lavoro di cui al punto precedente dovranno porre in opera e mantenere in esercizio impianti di lavaggio atti ad assicurare la pulizia dei veicoli in uscita dalle predette aree. Tali impianti dovranno essere dotati di corretto sistema di raccolta e allontanamento delle acque reflue affinché le stesse non dilaghino sul suolo pubblico. Gli stessi responsabili dovranno provvedere a mantenere umidificate le piste sterrate o asfaltate interne ai cantieri e aree e alla pulizia delle piste asfaltate per evitare o contenere la dispersione delle polveri sollevate dal transito dei veicoli. Nell’ipotesi in cui i veicoli destinati al trasporto di inerti e/o materiali di risulta diano luogo, durante il loro trasporto sul territorio comunale, a rilasci di fango e dispersione di polvere sulla sede stradale, la polizia municipale potrà, qualora i responsabili non abbiano già provveduto alla pulizia del manto stradale, elevare contravvenzione.
  • I mezzi cingolati non possono assolutamente transitare nelle strade pubbliche se non muniti di appositi pattini.

 

Art. 14 - Disposizioni sui rifiuti.

  • E' fatto obbligo a chiunque:
  • di depositare i rifiuti solidi urbani domestici a mezzo di idonei sacchi chiusi unicamente dentro gli appositi contenitori (cassonetti, bidoni e simili)  con divieto di deposito al piede degli stessi. Qualora il deposito risulti impossibile dentro un dato contenitore perché saturo, deve essere effettuato all’interno di  un altro contenitore;
  • di chiudere il contenitore a deposito avvenuto;
  • di porre preventivamente in sacchi impermeabili a perdere e opportunamente legati, tutti quei  rifiuti suscettibili di rapida fermentazione o maleodoranti come quelli organici di origine domestica, commerciali o artigianali con particolare riferimento ai prodotti acquistati in macellerie, pescherie, ristoranti, trattorie e attività simili nonché escrementi di animali domestici; gli stessi devono essere depositati all'interno dei contenitori se sono assimilati ai rifiuti;
  • di segnalare al Comando di Polizia Municipale il ritiro  dei  rifiuti ingombranti o riducibili quali rifiuti ferrosi, lignei e simili prima della loro collocazione su aree pubbliche o soggette a pubbliche servitù;
  • di nondepositare nei cassonetti rifiuti liquidi, anche se, in contenitori ermetici, o rifiuti suscettibili di sciogliersi (surgelati o gelati), nonché rifiuti che per loro natura sono suscettibili di determinare danni al contenitore (es. ceneri calde di forni o camini, mozziconi di sigarette ecc.);
  • di non conferire negli appositi contenitori per la raccolta differenziata rifiuti urbani domestici non appartenenti alle frazioni merceologiche per le quali il contenitore è destinato;
  • di non spostare o manomettere contenitori per la raccolta dei rifiuti.

CAPO V

SALVAGUARDIA DEL VERDE URBANO

Art. 15 - Comportamenti vietati nei parchi e aree verdi.

  • Ferme restando le disposizioni specifiche, regolamentanti i singoli parchi insistenti nel territorio urbano da emanarsi o emanate con appositi provvedimenti comunali, nei parchi e giardini pubblici, è fatto divieto di:
  • danneggiare la vegetazione e asportare erba, fiori o frutti;
  • circolare o sostare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
  • calpestare le aiuole, coricarsi o bivaccare sulle stesse,
  • coricarsi sulle panchine e altri manufatti di arredo urbano utilizzandoli come giacigli;
  • utilizzare in qualsiasi modo o per qualsivoglia ragione attrezzature e impianti destinati al gioco dei bambini quando si sia superato il limite di età stabilito per l'uso degli stessi reso edotto da appositi cartelli agli ingressi dei parchi;
  • molestare la fauna esistente in parchi o aree verdi.
  • I divieti di cui ai punti a) e c) del precedente comma si applicano anche nel caso di verde pubblico insistente su aiuole spartitraffico, di salvagente e simili.

CAPO VI

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 16 - Prescrizioni per favorire il rispetto della quiete pubblica.

  • I cittadini devono tenere comportamenti idonei ad evitare il propagarsi di rumori molesti atti a turbare la quiete pubblica.
  • Per l'espletamento di lavori edili interni ad edifici abitati quali demolizioni e ricostruzioni o ristrutturazioni oltre alle prescritte autorizzazioni di legge, è fatto obbligo di adottare gli accorgimenti tecnici più idonei a limitare le emissioni rumorose.

CAPO VII

DISPOSIZIONI SULLA VIGILANZA E SANZIONI

Art. 17 - Funzioni di vigilanza.

  • Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli Addetti delle Forze di Polizia Statale, della Polizia Provinciale nonché limitatamente alle materie di specifica competenza, gli addetti degli organi del Servizio Sanitario Nazionale, e gli addetti di Servizi Comunali o di Enti e Aziende erogatori di pubblici servizi, vigilano sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e compiono i relativi accertamenti in conformità della legge n. 689/81.

 

Art. 18 - Accertamento delle violazioni e applicazione delle sanzioni.

  • per l'accertamento delle violazioni, la contestazione delle stesse e la relativa notifica nonché per gli introiti e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si applicano le norme di cui alla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • ogni accertata violazione delle disposizioni regolamentari comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito. Se la violazione ha recato danni al Comune il Sindaco può ordinare al trasgressore e alla persona civilmente obbligata o solidalmente responsabile il ripristino dello stato dei luoghi o la eliminazione delle conseguenze dannose entro congruo termine.
  • In caso di inadempimento, il Sindaco potrà far eseguire gli occorrenti interventi di ufficio avvalendosi di personale comunale o ditta all'uopo individuata addebitando le spese agli interessati.

 

Art. 19 – Entità delle sanzioni.

  • L'entità del pagamento in misura ridotta, nei 60 giorni successivi alla contestazione prevista per la violazione delle norme del presente Regolamento, è stabilita all'atto dell'entrata in vigore dello stesso con deliberazione della Giunta Comunale e dall'organo medesimo viene aggiornata con cadenza di massima biennale.
  • Il pagamento in misura ridotta non è ammesso quando la violazione abbia arrecato danni a terzi o al Comune.
  • Oltre al pagamento della sanzione amministrativa, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrano gli estremi di cui all’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’esecuzione d’ufficio a spese degli interessati.

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 – Abrogazioni.

Dall'entrata in vigore della deliberazione consiliare di approvazione del presente Regolamento sono abrogati:

  • ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con l'oggetto della presente regolamentazione;
  • ogni altra disposizione contenuta in ordinanze sindacali incompatibile con l’oggetto della presente regolamentazione.
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