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Approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 28 gennaio 1999

Regolamento Comunale
Disciplinante l'Imposta Comunale
sugli Immobili(I.C.I.)

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I. -, di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successivi modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2
Presupposto dell’imposta

1. Presupposto dell’imposta comunale sugli immobili è il possesso dei fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli (se non esentati) – così come definiti dalla normativa di legge e regolamentari dell’Ente – siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.

Articolo 3
Definizione di area fabbricabile

1. Per area fabbricabile si intende l’area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo d’imposta. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.
2. Sono altresì considerate edificabili:
a) Le aree con estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i regolamenti urbanistici vigenti nel periodo d’imposta, che però – in quanto siano limitrofe ad altre are inedificate – si mostrino idonee ad essere incluse in progetti edificatori riguardanti altri suoli;
b) Le aree che per caratteristiche di ubicazione di accessibilità, di sviluppo edilizio già in atto nella zona ed in quelle immediatamente adiacenti, di presenza e di utilizzabilità di collegamenti viari, infrastrutture, servizi pubblici e altre opere a rete, mostrino attitudine all’edificazione, indipendentemente dalla concreta destinazione impressa dal proprietario e dalla loro esclusione dallo strumento urbanistico;
c) Le arre sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalla demolizioni di fabbricati e quelle, infine, soggette ad intervento di recupero edilizio a norma dell’art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e) , della legge 5 agosto 1978 nr. 457;
d) In genere tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dall’art. 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, nr. 333, agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità;
3. Non sono considerate edificabili:
a) Le are occupate dai fabbricati;
b) Le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;
c) I terreni sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l’attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall’articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, nr. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità. Vecchiaia e malattia. L’iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l’intero periodo d’imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
4. Per la determinazione del valore di riferimento si rinvia a quanto stabilito dal successivo art. 10 del presente regolamento

Articolo 4
Esenzione terreni agricoli

1. I terreni agricoli, rientrantii nella zona omogenea “E”, con esclusione di quelli rientranti nelle fattispecie considerate nei comma “b” e “d” del precedente art. nr. 3, comma 2, ai sensi dell’art. 7, lett. h, D.Lgs. n. 504/92 sono esenti in quanto ricadenti in comune montano, così come individuato nella circolare del ministero delle finanze nr. 9 del 14 giugno 1993.

Articolo 5
Esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato e di Enti territoriali

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92 e dell'art. 59, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446/97, si dispone l'esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle Province, degli altri Comuni delle Comunità montane, dei Consorzi fra detti Enti, delle Aziende Unità Sanitarie Locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. I soggetti sopra elencati, per usufruire della esenzione suddetta, entro il mese di giugno dell'anno di competenza, devono produrre al Comune l'elenco degli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, con l'indicazione, oltre che della destinazione, dei dati catastali relativi alle singole unità immobiliari e quant'altro ritenuto necessario per l'individuazione di detti beni immobili.

Articolo 6
Esenzione per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali

1. Ai sensi del comma 1, lettera c), dell'art. 59 del D.Lgs. n. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall'ICI, prevista all'art. 7, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale, secondo quanto previsto all'art. 87, comma 1, lettera C), del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Articolo 7
Casi di estensione delle agevolazioni previste per l’abitazione principale

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare, appartenente a cooperativa a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proproetà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;) ai fini dell’aliqota ridotta e/o della detrazione d’imposta, sono equiparate all’abitazione principale, come intesa dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. nr. 504/1992:
a) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) L’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado o ad affini fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
c) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore
2. Il soggetto interessato deve dimostrare con idonea documentazione la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva

Articolo 8
Estensione dell’aliquota prevista per l’abitazione
principale alle pertinenze della stessa

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera d), del D.Lgs. n. 446/97, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale usufruiscono della aliquota prevista per la stessa.
2. Alle pertinenze non si applica la detrazione prevista per l’abitazione principale.
3. La pertinenza, per usufruire delle agevolazioni di cui al precedente comma 1, deve essere ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, ancorchè distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinanza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
4. Le agevolazioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche alle pertinenze che, pur non trovandosi come ubicazione nella fattispecie di cui al precedente comma 3, siano però funzionali all'abitazione principale.

Articolo 9
Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

1. Ai sensi del comma 1, lettera f), dell'art. 59 del D.Lgs.446/97, per le aree divenute inedificabili, per modifiche degli strumenti urbanistici, la Giunta Municipale dispone il rimborso della maggiore somma versata tra l'imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi del comma 7, dell'art. 5, del D.Lgs. 504/92 e l'imposta dichiarata, dovuta e versata sul valore determinato ai sensi del comma 5, dell'art. 5, della stessa Legge quale area edificabile. Per i terreni rientranti nelle fattispecie di cui al 2° comma, lettere b) e d), dell’art. 1 ter aggiunto. Il valore di riferimento è quello di mercato.
2. Il rimborso suddetto compete esclusivamente per l’anno in corso, e per quello precedente, durante il quale diviene esecutiva la Deliberazione Consiliare di adozione della variante allo strumento urbanistico.
3. Condizione indispensabile per il rimborso è che il vincolo di inedificabilità deve avere caratteristiche di definitività, che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, né da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant’altro avverso gli atti, anche non comunali, di adozione e di approvazione della variante agli strumenti urbanistici. Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate secondo le modalità e quant'altro previsto all'art. 13 del D.Lgs. n. 504/92.


Articolo 10
Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. L’Amministrazione, con delibera di Giunta Comunale, determina, periodicamente e per zone omogenee, sulla base dei valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, acquisisce apposita relazione dell’UTC e può costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico o tecnico ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dalla Giunta Comunale.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore e quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati al sensi dei comma l del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
4. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 2 del presente articolo, qualora il soggetto passivo - nei due anni successivi e sempreché le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale - abbia dichiarato o definito a fini fiscali il valore dell'area in misura superiore del trenta per cento (30%) rispetto a quello dichiarato al fini dell'imposta comunale, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta.
5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ad agli interventi di recupero di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992.
6. Per l’anno successivo, qualora non si deliberi diversamente nei termini per l’approvazione del bilancio di previsione, restano validi i valori determinati per l’anno precedente.

Articolo 11
Riduzione per fabbricati inagibili o inabitabili

1. L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni;
2. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’UTC con perizia a carico del proprietario che allega alla richiesta idonea documentazione.

Articolo 12
Riduzione per fabbricati fatiscenti

1. La riduzione di cui all’articolo precedente si applica anche agli immobili fatiscenti.
2. Si considerano fatiscenti i fabbricati che per la loro condizione strutturale vessano in una situazione di particolare degrado fisico, dovuto anche a vetustà, preesistente o sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione, e di fatto non utilizzati.
Allo scopo dovranno essere valutati lo stato di conservazione:
a) Delle strutture verticali;
b) Delle strutture orizzontali;
c) Delle coperture;
d) Delle scale
3. La fatiscenza è accertata dall’UTC con perizia a carico del proprietario.


Articolo 13
Detrazione per l’abitazione principale

1. Le detrazioni di cui all’art. 8 del D.Lgs. nr. 504 del 30 dicembre 1992, così come sostituito dall’art. 3, comma 55, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, tenuto conto di quanto stabilito dal 3 comma, dell’art. 58 del D.Lgs nr. 446 del 15 dicembre 1997, saranno stabilite, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio, dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo.


Articolo 14
Modalità di versamento

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera l), del D.Lgs. n. 446/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.
2. Le modalità di corresponsione dell’imposta potranno essere articolate con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 15
Alloggio non locato e residenza secondaria (seconda casa)

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per “alloggio non locato”, l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categorie A 10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto.

Articolo 16
Fabbricato parzialmente costruito

1. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all’imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di inizio dell’utilizzazione. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.
2. Si presume l’utilizzo dell’immobile a decorrere dalla data di allaccio di una delle utenze domestiche (energia elettrica, gas, acqua ecc.)

Articolo 17
Dichiarazione o denuncia e comunicazione

1. E’ soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia, stabilito dall'articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504/1992.
2. In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, di immobili o modificazione dei medesimi, o di soggettività passiva relativa agli stessi, il contribuente a tenuto a darne comunicazione al Comune riportante gli elementi conoscitivi ai fine dell’applicazione dell’imposta:
- Nuovo contribuente(indicando: codice fiscale - nome e cognome ovvero denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica - Comune e Provincia o stato Estero di nascita - Data di nascita - Domicilio fiscale - recapito telefonico)
- Denunciante se diverso dal contribuente (indicando: codice fiscale - nome e cognome ovvero denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica - Comune e Provincia o stato Estero di nascita - Data di nascita - Domicilio fiscale - recapito telefonico - natura della carica)
- Contitolari in caso di comunicazione congiunta (Indicando per ogni contitolare: codice fiscale - nome e cognome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica - Comune e Provincia o stato Estero di nascita – Data di nascita - Domicilio fiscale - recapito telefonico - quota di possesso – mesi di possesso – Eventuale importo detrazione principale)
- Situazione al 31 Dicembre dell’anno di Imposta (Indicando se: Posseduto – Escluso o esente – diritto alla eventuale riduzione – se si tratta di abitazione principale)
- Individuazione delle unità immobiliari o dei terreni(indicando: Caratteristiche -1. Se si tratta di terreno agricolo; -2. Se si tratta di area fabbricabile; -3. Se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale; -4. Se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla base di scritture contabili; -5. Se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla base di rendita catastale presunta.
- Indirizzo, Dati identificativi catastali, Valore, Percentuale di possesso, Mesi di possesso, Mesi di esclusione o esenzione dall’imposta, Mesi di riduzione dell’imposta, Importo detrazione abitazione principale, Situazione al 31 Dicembre dell’anno di Imposta (Indicare se : Posseduto – Escluso o esente – diritto alla eventuale riduzione – se si tratta di abitazione principale), Estremi del titolo di possesso (acquisto cessione ecc…)
3. La comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, la quale può essere congiunta per tutti i contitolari, può essere su apposito modulo, predisposto e messo a disposizione dal Comune, e deve essere presentata, anche a mezzo posta, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno in cui si è verificata la modificazione.
4. Per la comunicazione di cui al comma 2 può essere utilizzato anche un modulo diverso da quello predisposto dall’Ente purché contenga tutti gli elementi conoscitivi indicati nel già l citato comma 2, l’ufficio ha facoltà di chiedere l’integrazione dei dati mancanti.

Articolo 18
Attività di controllo

1. Le modalità relative all'attività di controllo, accertamento e censimento degli immobili comunali sono decise dalla Giunta comunale con propria deliberazione, sentito il funzionario responsabile.
2. L'attività di controllo può essere effettuata:
a) con utilizzazione diretta della struttura comunale: in questo caso la Giunta comunale fisserà gli indirizzi ed i criteri direttivi in base ad indicatori obiettivi di evasione per le diverse tipologie di immobili, nonché della complessità delle singole operazioni accertative. Delle relative linee operative dovrà essere formato apposito progetto finalizzato. In questo caso può essere destinato al personale addetto un compenso incentivante da un minimo dell'1% ad un massimo del 2% del maggior gettito accertato. La giunta, in sede di approvazione del progetto fisserà la misura ed i criteri per l'assegnazione di detto compenso, in relazione allo stato di avanzamento dello stesso;
b) con affidamento dell'incarico a ditta esterna: delle relative linee operative dovrà essere formato apposito progetto finalizzato, in linea con il capitolato speciale di appalto, che evidenzierà i diversi compiti e funzioni di competenza della struttura comunale e della ditta aggiudicataria. In questo caso può essere destinato al personale addetto, in rapporto al maggior carico di lavoro, un compenso incentivante da un minimo dello 0,5% ad un massimo dell'1% del maggior gettito accertato. La Giunta, in sede di approvazione del progetto, fisserà la misura ed i criteri per l'assegnazione di detto compenso, in relazione allo stato di avanzamento dello stesso.
c) La Giunta comunale ed il funzionario responsabile cureranno comunque il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Articolo 19
Liquidazione ed accertamento

1. L’ufficio, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l’imposizione, provvede a notificare al soggetto passivo, od ad inviare anche a mezzo posta con raccomandata a/r, un unico atto di liquidazione ed accertamento del tributo od il maggior tributo dovuto, con l’applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento
2. Si applica l’istituto di accertamento con adesionbe del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e dell’apposito regolamento comunale.

Articolo 20
Gestione e riscossione

1. Per la gestione e la riscossione dell’imposta sugli immobili comunali si rinvia all’art. 5 del Regolarmente Generale delle Entrate Comunali approvato con Deliberazione Consiliare nr. 66 del 23 dicembre 1998 che qui si intende integralmente riportato e trascritto

Articolo 21
Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera o), del D.Lgs. 446/97 il Sindaco, nel caso si verifichino le condizioni , può stabilire con proprio provvedimento motivato:
a) il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità;
b) il differimento e la rateizzazione di una rata ICI in scadenza, entro il termine massimo di mesi sei prorogabile a dodici, nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico da attestare con apposita relazione del servizio sociale su richiesta del contribuente.

Articolo 22
Sanzioni

1. Per Le sanzioni si rinvia a quanto stabilito con la deliberazione consiliare nr. 36 del 29 giugno 1998.
2. La contestazione delle violazioni deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo e quello in cui la violazione è stata commessa.

Articolo 23
Incentivi per il personale addetto

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera p), del D.Lgs. 446/97, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.)
Articolo 24
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999

Articolo 25
Norma transitorie

1. A seguito della soppressione dell'obbligo di presentazione della denuncia di variazione, le comunicazioni relative alle variazioni indicate nell'articolo medesimo, intervenute nell'anno 1998, devono essere presentate entro Il termine di scadenza della presentazione della denuncia dei redditi 1998 da presentare nel corso del 1999.
2. I soggetti che alla data dei 1° gennaio 1998 risultavano titolari di diritto reale di enfiteusi o di superficie, e il locatario di immobili condotti in locazione finanziaria sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992 entro Il termine di scadenza della presentazione della denuncia dei redditi 1998 da presentare nel corso del 1999.


 

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